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Le ultime dall’antitrust: illegittime le restrizioni agli orari di apertura delle attivita commerciali
AGCM Parere ex art. 21 bis c.2 L 287/1990 - AS1043 del 3/5/20013 – COMUNE DI STORO (TN) - ORARI DI APERTURA E DEROGHE DOMENICALI E FESTIVE PER GLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Le limitazioni imposte all’orario ed ai giorni di apertura sono illegittime in quanto costituiscono una lesione del corretto andamento delle dinamiche concorrenziali e contrastano apertamente con il dettato del Decreto c.d. Salva Italia che ha liberalizzato il settore.
Com’è noto, a seguito dell’introduzione dell’art. 21 bis L 287/1990, all’autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è attribuito il potere di impugnare gli atti delle pubbliche amministrazioni che vadano a ledere la concorrenza. L’Authority può esercitare tale potere, secondo l’interpretazione di dottrina e giurisprudenza (vds. TAR Lazio Roma sentenza 6/5/2013 n. 4451), mediante l’instaurazione di un procedimento (art. 21 bis c.2) che prevede prima l’adozione da parte dell’AGCM di un parere sui profili di illegittimità del provvedimento mediante il quale richiamare la PA ad attenersi ai profili sollevati, entro 60 gg., e poi, in caso di inerzia della PA in questione alle sollecitazioni pro concorrenziali ricevute, l’impugnativa del provvedimento innanzi al giudice amministrativo. Con il parere qui in esame, l’Authority, ricorrendo al procedimento appena descritto, ha ritenuto di censurare una ordinanza del Comune di Storo (TN) mediante la quale si era imposto: “(i) l’obbligo di chiusura infrasettimanale di mezza giornata per gli esercizi di commercio al dettaglio siti nel Comune, (ii) limitato la tipologia di esercizi commerciali che possono esercitare l’attività in orario notturno, nonché (iii) ribadito l’obbligo di chiusura domenicale e festiva previsto dalla normativa provinciale, ad eccezione che per alcuni periodi identificati nel testo del provvedimento”. Tali restrizioni rappresentano per l’Authority una evidente lesione dei principi di liberalizzazione che con l’art. 31 del c.d. Decreto Salva Italia (DL 6 dicembre 2011, n. 201) sono stati introdotti nel nostro ordinamento modificando il DL Bersani del 2006 il quale ora dispone che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l’altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio” art. 3, c.1, d-bis) D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Chiarissima l’Authority nel ribadire come “le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici”. L’Antitrust, come spesso accade, censura l’attività di PA che troppo spesso adottano provvedimenti che vanno a limitare la concorrenza, senza d’altro canto essere idonei a proteggere efficacemente alcun altro bene od interesse pubblico. In sostanza, anche al di là delle specifiche norme di liberalizzazione di cui al Decreto Salva Italia, l’Authority sembra richiamare gli Enti pubblici a migliorare la qualità della propria regolamentazione, valutando (prima di adottare provvedimenti come quello del Comune di Storo) anche l’incidenza dell’iniziativa amministrativa sulla concorrenza, onde evitare che vengano vanificate inutilmente opportunità di miglioramento dell’offerta di servizi e di potenziamento della possibilità di scelta dei consumatori. Si attende adesso il riscontro del Comune di Storo “sul quale grava l’obbligo di disapplicazione [dell’ordinanza oggetto delle censure dell’Antitrust ed è invitato] a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali”. In carenza di un riscontro nel termine previsto, l’Authority potrà impugnare l’ordinanza innanzi al TAR. In tal caso, l’iniziativa giudiziale dell’Antitrust a protezione della concorrenza, potrà aggiungersi alle iniziative probabilmente già promosse dagli operatori economici di Storo a tutela delle proprie posizioni soggettive lese dall’ordinanza comunale.