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Le linee interpretative del Ministero in materia di mediazione
Circolare Ministero Giustizia 27/11/2013
In seguito alla conversione nella L.n. 98/2013 del D.L. n. 69/2013, la mediazione è tornata obbligatoria a far data dal 20/9/2013 per le controversie in determinate materie, specificatamente individuate; il decreto 69/2013, oltre a reintrodurre l'obbligatorietà del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità in determinate materie, ha anche apportato importanti modifiche al D.Lgs. 28/2010.
Come spesso accade dette modifiche hanno provocato incertezze interpretative e applicative, tanto da spingere il Ministero a fornire le linee direttive ed interpretative.
Tra le novità introdotte spicca la mediazione obbligatoria disposta dal giudice nel corso del giudizio, nel qual caso l'esperimento del tentativo di conciliazione è da ritenersi condizione di procedibilità anche in sede d'appello; per questo motivo all'indennità di mediazione dovrà essere applicata la riduzione dell'importo massimo del compenso.
Il D.L. 69/2013 ha poi previsto un criterio di competenza territoriale, per cui l'istanza di mediazione va depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente; il Ministero ha chiarito che la scelta va fatta tenuto conto del luogo dove l'Organismo ha la sede principale o le sedi secondarie, che siano state tutte regolarmente comunicate e iscritte dal Ministero.
Altra novità rilevante è l'introduzione dell'assistenza obbligatoria dell'avvocato nel procedimento di mediazione; tale obbligo si ritiene sia operante solo nelle ipotesi di mediazione obbligatoria; resta inteso infatti che anche, nelle ipotesi di mediazione facoltativa, le parti possono scegliere se farsi assistere da un avvocato, scelta che può essere operata anche nel corso della procedura.
Relativamente infine alle spese del procedimento la Circolare ha chiarito il significato del disposto secondo cui “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”, precisando che sono comunque dovute da tutte le parti le c.d. spese di avvio, destinate a coprire le spese di segreteria dell'organismo.