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Lavoro: sono davvero "bloccati" i licenziamenti?

08/10/2020

DL 14/08/2020, n. 104, art. 14

La normativa emergenziale di marzo 2020 ha imposto a tutte le aziende (e anche alle ditte individuali) una generale impossibilità di procedere a licenziamenti individuali e collettivi per ragioni oggettive, quelli cioè attinenti a motivazioni economiche e produttive. Nel tempo la disciplina è stata prorogata, e di fatto sembrerebbe perdurare almeno sino alla fine del 2020.

Non è un generale blocco di tutti i licenziamenti. Sono consentiti a tutt’oggi i licenziamenti per motivi disciplinari, quelli per superamento del periodo di comporto (quindi l’eccedenza di malattie e infortuni rispetto al limite massimo indicato dal CCNL), per impossibilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova.

Di più, nel DL-14-agosto-2020-n.104, art.14 è stato previsto che sono consentiti anche quei licenziamenti per ragioni oggettive laddove le parti (datore di lavoro e lavoratore) abbiano trovato un accordo conciliativo con le Organizzazioni Sindacali Comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sembra questa soluzione adottata dal legislatore particolarmente efficace per sopperire alle difficoltà “incontrate sul campo” di licenziamenti già “negoziati” tra le parti e che non potevano essere perfezionati in ragione del divieto sopra indicato. Oggi, alla luce del nuovo dettato normativo, le aziende e i lavoratori, ove abbiano trovato un accordo conciliativo, possono anche recedere dal rapporto per ragioni oggettive a fronte di una incentivazione all’esodo del lavoratore.

Non è tutto. Sempre nel mese di agosto infatti l’INPS è intervenuto per precisare che, conformemente a quanto accadeva prima del blocco dei licenziamenti, continuerà ad erogare il trattamento di disoccupazione (NASPI) anche in ipotesi di licenziamento per ragioni oggettive, nonostante la vigenza del divieto di licenziamento. In questo caso quindi anche l’istituto previdenziale aiuta le parti che abbiano trovato un accordo conciliativo, riconoscendo la disoccupazione e non entrando nel merito di dette – spinose – vicende private tra datore di lavoro e lavoratore.

Viene dunque salutata con favore questa modifica, che consente delle uscite semplificate, quando ci sia a monte l’accordo delle parti, a fronte di un corrispettivo economico (incentivo all’esodo) che ricordiamo essere esente da contribuzione figurativa.