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LAVORO: il patto di prova, facciamo il punto della situazione

26/11/2013

Art. 2096 Codice Civile
Sulla prova apposta al contratto di lavoro si è ampiamente discusso, non si è invece provveduto a richiamare le pronunce dei giudici di merito e di legittimità che, succedendosi nel corso degli anni, hanno modellato il testo codicistico, attribuendo dei significati affatto scontati e degni di essere riportati nel presente contributo.
Elementi sicuramente noti anche ai non esperti del settore sono, rispetto al patto di prova, la circostanza che lo stesso deve avvenire per iscritto ab substantiam, deve indicare le mansioni sulle quali verrà fatta la valutazione del lavoratore e prevedere, per essere valida, un tempo determinato.
Ma i Giudici non si sono certo fermati qui.
C'è stato chi, ed è il caso del Tribunale meneghino, ha ritenuto nulla la prova apposta al contratto, successivamente alla sua sottoscrizione (Cfr.Trib.Milano, 12/06/2009, Dott.di Leo). Oppure, ed è sempre il medesimo Tribunale ad affermarlo, ha dichiarato doversi dichiarare come non valida la prova, quando la stessa non rende chiare le mansioni su cui viene fatta la valutazione del lavoratore (Trib.Milano, 20/12/2007, dott.ssa Scuderi).
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è occupata più volte dell'argomento. Ed allora si segnala la pronuncia del giungo 2012, con cui i magistrati di legittimità hanno ritenuto inammissibile la prova in due separati contratti di lavoro con il medesimo lavoratore (Cass.Civ.Sez.Lav.n.10440 del 22/06/2012). Oppure, ed in segno conforme ai già citati Tribunali di merito, la Cassazione ha affermato doversi dare valore decisivo alla specifica trascrizione delle mansioni affidate al lavoratore affinché questi sappia, con ragionevole certezza, quali sono le attività oggetto di specifica osservazione da parte del proprio datore di lavoro, e quelle in ordine alle quali dipenderà la sua permanenza in azienda oppure no.
E allora si intende segnalare l'opportunità, per i datori di lavoro, di giovarsi di questo strumento per effettuare una prova che sia prevista in maniera analitica nel contratto, ed anche effettiva nella sua esecuzione pratica, senza abusarne, perché i magistrati del lavoro “cassano”, sapendo dell'agevolazione concessa al datore di lavoro (libera recedibilità dal rapporto contrattuale)