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LAVORATORI AUTONOMI O COLLABORATORI A PROGETTO? UN DIFFERENTE OBBLIGO PER IL DATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

10/12/2012

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.RO 16 DEL 04 LUGLIO 2012

Il corretto inquadramento delle figure professionali che affiancano il datore di lavoro determina anche le modalità d'applicazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. I lavoratori autonomi prestano infatti servizi e opere in favore del datore di lavoro (art. 2222 c.c.) e, ad essi, il D.Lgs 81/2008 (norme in materia di sicurezza sul lavoro) riserva l'applicabilità dell'art. 21, sollevando il datore da alcuni obblighi normativi, in quanto risultano gli stessi lavoratori autonomi a dover utilizzare in modo conforme le attrezzature, a doversi dotare eventualmente di DPI, etc.. I collaboratori a progetto, al contrario, trovano collocazione agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81, rimanendo pertanto gli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro. Molti datori di lavoro, nel corso del tempo, hanno privilegiato le “assunzioni” a partita iva, ritenendo di poter facilmente eludere le norme giuslavoristiche a tutela dei lavoratori; detta anomalia è stata rilevata da uno studio ANCE-ISTAT, che ha individuato nei cantieri oggetto di analisi un numero maggiore di lavoratori autonomi (1.039.000) rispetto a quello dei dipendenti (986.000). L'inquadramento “autonomo” del lavoratore, apparentemente piu' economico per il datore, può tuttavia comportare (e comporta) qualche possibile svantaggio se non correttamente gestito, in quanto nulla vieta al lavoratore a partita iva di contestare, anche in sede giudiziale, al proprio datore l'elusione della normativa giuslavoristica, eccependo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (in ragione delle mansioni effettivamente svolte) e quindi richiedendo la propria regolarizzazione contrattuale, con conseguente notevole danno economico in capo al datore di lavoro (nell'eventuale ipotesi di dovuto riconoscimento). Da un lato quindi, con finalità antielusiva, è intervenuta la “riforma Fornero” introducendo, in presenza di prestazioni di lavoro autonomo svolte da titolari di partita iva, la presunzione di una collaborazione coordinata e continuativa (presunzione ovviamente applicabile solo in determinate condizioni ed in ragione di determinati parametri, con alcuni casi d'esclusione che, per ragioni di tematica, non si possono approfondire in questa sede), dall'altro lato, in materia di sicurezza, una recente Circolare del Ministero del Lavoro n.ro 16 del 04 luglio 2012 impone al personale ispettivo, seppur in presenza di lavoratori autonomi a partita iva, di verificare l'effettività loro “autonomia” poiché, se così non è, il datore risulta allora obbligato - anche nei confronti delle “partite iva” (fittizie) - all'applicazione della normativa in materia di sicurezza, pena l'applicazione delle sanzioni di legge. E' bene dunque per qualunque datore di lavoro conoscere preventivamente i propri obblighi normativi in materia di sicurezza nonchè vagliare attentamente l'opportunità di inquadrare il lavoratore o quale prestatore autonomo oppure quale collaboratore a progetto.

CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N.RO 16 DEL 04 LUGLIO 2012