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L’APPOSIZIONE DELLA MARCATURA “CE” SU OGNI SINGOLO DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

05/10/2010

Consiglio Stato, V°, 10/9/2010, N. 6544

L'art. 12, comma 3° del D.Lgs. 4/12/1992 n. 475 (d'attuazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di dispositivi di protezione individuale), nel testo sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 2/1/1997 n. 10 (d'attuazione delle Direttive 93/95/CEE e 96/58/CE recanti modifiche alla succitata Direttiva 89/686/CEE), prescrive che la "marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se cio risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE puo essere apposta sull'imballaggio".

Da cio ne consegue che la mancata apposizione della marcatura CE su ogni singolo D.P.I. (dispositivo di protezione individuale), nel caso specifico rappresentato da guanti per uso sanitario, deve dipendere da una effettiva "impossibilita", che il giudice definisce come "impedimento tecnico assoluto e non mera difficolta o onerosita", impossibilita che peraltro non puo essere 'certificata' dal produttore ne dalla stazione appaltante, ma deve risultare attestata da un organismo notificato di controllo del settore.

Nel caso di specie, pertanto, la mancata apposizione della marcatura CE su ogni singolo guanto, motivata dal produttore in ragione della necessita di una particolare "aderenza" del D.P.I., anche se accettata come giustificazione dalla Stazione appaltante non puo, nondimeno, configurare un corretto agire della P.A. che, al contrario, doveva escludere la societa concorrente che si era limitata ad apporre la marcatura solo sulla parte esterna dell'imballaggio, in quanto tale modalita non puo ritenersi sufficiente ad integrare il requisito richiesto dalla specifica normativa di settore.