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L’affidamento diretto dei servizi sociali in deroga al principio di rotazione per motivi di “urgenza”

18/03/2025
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 24/02/2025,  nr 108

Riformando la pronuncia del Giudice di prime cure e accogliendo l’appello proposto, con la pronuncia oggi in commento il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia afferma che il principio di rotazione nei servizi sociali non va applicato in maniera rigida, potendosi derogare ad esso per ragioni di urgenza e previa verifica della qualità della precedente prestazione.

Nel caso in esame il Comune di Solarino aveva affidato in via diretta il potenziamento del proprio servizio sociale ad una Onlus, servizio poi successivamente rinnovato dal Comune per “ragioni di urgenza” e per la “corretta esecuzione dell’affidamento precedente”.

L’affidamento veniva quindi impugnato da un’altra Onlus alla luce del fatto che, non avendo il Comune tenuto conto di tutti i criteri richiesti dall’art. 49 del Codice per giustificare la deroga al principio di rotazione (nello specifico della struttura di mercato), aveva violato la suddetta norma.

Il TAR Catania accoglieva il ricorso ritenendo in particolare che, anche a volersi ritenere non applicabile l’art. 49 del Codice ai servizi sociali, l’ente era comunque tenuto a dare atto di tutti i criteri previsti dall’art. 128 c. 3 del Codice, con una motivazione rigorosa. Il mancato rispetto di tale requisito comportava la violazione non solo dell’art. 128 ma anche del principio di accesso al mercato che, come tale, si applica a tutti i contratti, compresi quelli vertenti su servizi sociali.

La sentenza viene impugnata dall’affidatario uscente dando origine alla pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa in commento che, pur confermando in parte la correttezza della tesi interpretativa sostenuta dal Giudice di primo, arriva però a conclusioni opposte.

Anzitutto, indipendentemente da un espresso richiamo all’art. 49 del Codice, il Massimo Consesso lo ritiene applicabile anche al settore dei servizi sociali, costituendo declinazione del principio generale (applicabile a tutti i contratti) di accesso al mercato.

Tuttavia, questo non vuol dire che nell’ambito dei servizi sociali si debba seguire le (rigide) regole previste per gli altri settori e rispettare tutte le condizioni dell’art. 49; infatti, il principio generale di accesso al mercato (e quello di rotazione da esso discendente) va comunque coniugato con le specifiche esigenze del settore indicate dall’art. 128 c. 3, con la conseguenza che il perseguimento dei primari interessi sanciti dall’art. 128 consente di derogare al principio di rotazione, senza dover dare atto delle circostanze previste dall’art. 49.

Gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sottosoglia soggiacciono infatti ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice.

Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3 sopra menzionati.

Nel caso di specie, la motivazione verte principalmente sull’ urgenza e sull’accertamento della qualità della prestazione precedente: si tratta di condizioni che da sole, nei settori ordinari, non consentirebbero di derogare al principio di rotazione, che richiede oneri ben più stringenti, ma non è così per i servizi sociali dove, secondo il CGARS, tale motivazione è sufficiente, dandosi comunque atto che la qualità della prestazione è garanzia del perseguimento degli obiettivi dell’art. 128 c. 3, obiettivi che quindi prevalgono sull’esigenza di accesso al mercato.

Da qui, dunque, l’accoglimento dell’appello e della motivazione data dal Comune in deroga al principio di rotazione.

Tuttavia, non può non rilevarsi come la sentenza avalli una motivazione di urgenza piuttosto generica, legata a fattori interni più che esterni che portano a sopprimere la rotazione senza indicazioni di idonei contrappesi.

Non ci resta quindi che attendere l’evoluzione della materia con le prossime pronunce.