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LA TUTELA GIURIDICA DEI NOMI DI DOMINIO E LA CONTRAFFAZIONE: IL CASO MONCLER
Sentenza Tribunale di Padova 4/11/2011
Con l'ordinanza 4 novembre 2011 il Tribunale di Padova entra nel merito di una questione assai dibattuta: la tutela giuridica dei nomi di dominio relativi a marchi commerciali registrati contro il reato di contraffazione .
Nel caso di specie e stato disposto l'annullamento del decreto del GIP del Tribunale di Padova che aveva ordinato l'oscuramente di 493 siti internet richiamanti il marchio di una nota casa di abbigliamento (Moncler).
In data 28 giugno 2011 la MONCLER SPA aveva, infatti, presentato querela innanzi alla Procura di Padova, lamentando il presunto collegamento dei siti internet incriminati con numerosi episodi di contraffazione del noto marchio di abbigliamento, nonche l'indebita registrazione ed utilizzazione di nomi a dominio ritenuti colpevoli di commercializzare prodotti contraffatti e/o di richiamare indebitamente il marchio della querelante.
Secondo l'organo giudicante, tuttavia, gli elementi probatori prodotti non sarebbero stati di portata tale da giustificare l'oscuramento dei siti da parte del GIP, pur rappresentando - come si legge nell'ordinanza - "elementi idonei a giustificare la prosecuzione delle indagini".
Il Tribunale di Padova prosegue affermando che:
"tali dati, seppur preoccupanti e quantunque supportati da taluni documenti, allegati alla querela, non consentono tuttavia di attribuire sic et simpliciter le ipotesi di reato prospettate dalla Procura a coloro che utilizzano i 493 siti con il nome a dominio richiamante il nome Moncler, non (…) potendo arguirsi, dai meri contenuti dei nomi dei siti indicati, sia pur concettualmente evocanti vendite di prodotti Moncler a prezzi vantaggiosi (ad esempio moncleroutlet.uk.com, monclerprezzi.com, moncler-discount.com) il concreto svolgimento dei delitti per cui si procede (…)"
e che:
"(..)l'attivazione, di per se sola, di un sito internet con nome a dominio evocante un marchio registrato - a meno che il richiedente tutela non provi che la tutela del marchio si estende anche al nome a dominio" - non parrebbe integrare "condotta denotante il fumus dei reati prospettati, non consentendo lo sviluppo delle indagini portate a conoscenza del Tribunale di ricondurre la commercializzazione di prodotti contraffatti di cui si duole il querelante ai 493 siti internet per i quali e stato ordinato alle societa di Internet Provider italiane di inibire l'accesso agli utenti".
In altre parole, secondo quanto statuito in ordinanza, la semplice attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati, non solo non equivale alla commissione del reato di contraffazione, ma nemmeno consente di ricondurre la commercializzazione di prodotti contraffatti ai siti oscurati.
E l'errore commesso dal GIP sarebbe stato proprio il fatto di aver dato per scontato, sulla base di quanto presentato dai querelanti e senza preoccuparsi di svolgere ulteriori accertamenti, che i siti oscurati costituissero effettivamente il veicolo di vendite di prodotti contraffatti ai danni del marchio Moncler.
In sintesi:
l'attivazione di nomi di dominio evocanti marchi registrati
- non integra di per se gli estremi del reato di contraffazione;
- non costituisce la prova della vendita di prodotti contraffatti.
Tale condotta, tutt'al piu, avuto riguardo agli specifici elementi del caso di specie, puo costituire indizio del reato di contraffazione.
Ma i meri indizi, per potersi richiedere l'adozione di provvedimenti cautelari cosi penetranti, quale l'oscuramento di un sito, non bastano, nel momento in cui manca l'elemento probatorio.
Per tali motivazioni, il Tribunale ha, quindi, ritenuto di dover annullare il decreto di sequestro preventivo responsabile dell'oscuramento dei siti.