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LA RIMBORSABILITA DEI FARMACI DI FASCIA “A” ED IL POTERE DISCREZIONALE DELLE REGIONI IN MERITO: IL CHIARIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
sentenza Cons. Stato 25/03/13 n. 1654 – Interpretazione ed applicabilità artt. 4 e 6 D. L. n. 347/2001
L’equazione “farmaco di fascia A = farmaco essenziale e quindi sempre integralmente rimborsabile” non è vera in tutti i casi.
Lo puntualizza il Consiglio di Stato con la recentissima sentenza del 25/03/13, n. 1654, ove il Collegio, oltre a chiarire il concetto di “farmaco essenziale”, precisa altresì quando e come le Regioni possano eventualmente introdurre a carico dei cittadini una - seppur assai limitata – compartecipazione di spesa sull’erogazione dei farmaci di fascia A, tradizionalmente percepiti ed ascritti dai consumatori alla categoria dei farmaci “essenziali” e, cioè, rimborsabili in toto sempre e comunque. Il caso da cui è scaturita la sentenza in esame ha a sua volta tratto origine da una delibera di Giunta della Regione Molise, con cui quest’ultima poneva a carico dei cittadini una quota fissa di partecipazione alla spesa pari ad 1 € per confezione di farmaco prescritto e ad un massimo di 3 € per ricetta. La delibera veniva impugnata avanti al Tar Molise da una associazione rappresentativa dei diritti e degli interessi di anziani e pensionati, la quale lamentava la violazione da parte della Regione, per il tramite della delibera in questione, dell’art. 6 D. L. n. 347/2001, che, stando alla tesi dei ricorrenti, avrebbe previsto la possibilità per le Regioni di imporre una compartecipazione alla spesa solo per i farmaci non essenziali. Di qui, per i ricorrenti, l’inaccettabile portata della Delibera, allorché si permetteva di gravare i cittadini di una spesa per farmaci di fascia A tutti percepiti come “essenziali”. La sentenza del Tar Molise – di accoglimento integrale delle tesi dei ricorrenti – veniva impugnata dalla Regione avanti al Consiglio di Stato, il quale la riformava come segue. Il Consiglio di Stato, intanto, prima di pervenire al principio di diritto in esame, ha approfittato per individuare la normativa di riferimento correttamente applicabile alla rimborsabilità o meno dei farmaci ed alla discrezionalità delle Regioni in merito. Nello specifico, secondo il Consiglio di Stato, la problematica va interpretata, non solo alla luce dell’art. 6 del D. L. 347/01, ma anche e soprattutto in base all’art. 4 dello stesso provvedimento, il quale, infatti, conferisce alle Regioni il potere – dovere di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione mediante misure di compartecipazione alla spesa sanitaria in generale, senza, cioè, circoscrivere detto potere – dovere a particolari categorie di farmaci. Alla luce di tale previsione di portata generale, a giudizio del Consiglio è legittima l’introduzione da parte delle Regioni di una compartecipazione alla spesa a carico dei cittadini su quei farmaci che, seppur compresi in fascia A, risultino essere più costosi rispetto ad altri farmaci equipollenti della stessa fascia. Il fatto, cioè, di essere surrogabili con altri farmaci meno costosi dotati della stessa efficacia terapeutica fa perdere a questi farmaci più “cari”, seppur ricompresi in fascia A, il carattere di farmaci “essenziali”. Di qui, pertanto, la legittimazione delle Regioni ad introdurre in tali casi e su tali tipologie di farmaci una compartecipazione alla spesa, ove, sia ben chiaro, sussista la necessità di contenere la spesa e/o ripianare disavanzi di gestione
sentenza Cons. Stato 25/03/13 n. 1654 – Interpretazione ed applicabilità artt. 4 e 6 D. L. n. 347/2001