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LA RESPONSABILITA MEDICA NELL'AMBITO DI UNA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA
Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 28/11/2007, n.24742
Si segnala la sopra citata sentenza perche rappresenta nuovo ed importante momento di riflessione su principi - da considerarsi ormai giurisprudenza consolidata - in materia di responsabilita medica, di responsabilita della casa di cura (principi che possono trovare applicazione in generale in strutture sanitarie private o enti ospedalieri), di consenso informato.
Cardine della sentenza il tema relativo alla natura della responsabilita della struttura sanitaria e la conseguente disciplina applicabile.
Pacificamente i giudici affermano infatti che responsabilita della clinica privata (nel caso un intervento chirurgico diretto ad eliminare la stenosi della carotide) deve farsi rientrare nell'ambito della responsabilita contrattuale.
La natura contrattuale della responsabilita della casa di cura privata e affermata dalla Cassazione in forze del fatto che l'accettazione del paziente (in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale) comporta la conclusione di un contratto (tra le altre anche Cass. Civ. n. 9085/2006; Cass. Civ. n. 10297/2004; Cass. Civ. n. 11316/2003).
La Cassazione, precisando che in un prima fase si era fatto rientrare il contratto con la clinica nell'ambito delcontratto d'opera professione (art. 2229 cc e seg), precisa invece che appare preferibile che pone a fondamento della responsabilita della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di spedalita o di assistenza sanitaria.
Ne consegue che:
1. oggetto della obbligazione non e solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa definita di "assistenza sanitaria", fondata sul contratto atipico di spedalita;
2. il criterio della responsabilita e unitario (casa di cura, struttura sanitaria privata, ambulatorio autorizzato, struttura pubblica)non essendo possibile differenziare la responsabilita in base alla natura del soggetto danneggiante e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute;
3. e irrilevante, ai fini della responsabilita contrattuale della struttura sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura nella quale e stato eseguito l'intervento o la prestazione, in ogni caso, questi, nel momento in cui effettua la prestazione all'interno della struttura sanitaria, e considerato quale ausiliario necessario, indipendentemente dal tipo di rapporto che intercorre (anche se il sanitario e "di fiducia" del paziente).