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LA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI ANNO 2013: i casi relativi alla sanita
Interessante termometro del funzionamento del SSN è la Relazione annuale della Corte dei Conti sui danni da responsabilità erariale relativa a questo comparto.
La settimana scorsa è stata presentata la relazione annuale del 2013: di seguito una sintesi delle principali sentenze analizzate nella Relazione suddivise per le diverse casistiche
A) Danno iatrogeno derivante da responsabilità medica
Si tratta del danno economico di natura erariale che subisce il SSN pubblico chiamato a risarcire i danni in capo ai pazienti dovuti a responsabilità medica dei propri operatori sanitari.
Relativamente a tali tipologia di danno si segnalano due sentenze importanti:
- la prima ha sottolineato come le controversie di natura contabile che involgono la responsabilità per prestazioni rese da medici in rapporto di servizio pubblico implicano analisi e valutazioni di natura prettamente medico-scientifica molto complesse: ne consegue come – ex art. 2, co. 4, l. 19/1994 – non siano ravvisabili preclusioni all’acquisizione, anche nel giudizio di responsabilità amministrativo contabile del parere di consulenti tecnici istituiti presso pubbliche amministrazioni (Sezione Emilia Romagna sent. n. 141/2013)
- la valutazione degli accertamenti peritali va poi operata secondo il principio in base al quale il nesso di causalità tra condotta e danno è sussistente non solo quando quest’ultimo possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile (sezione Prima centrale sent. n. 312).
B) Danni erariali derivanti da falsità
Si tratta per lo più del danno al SSN derivante da prestazioni posta in essere da medici convenzionati privi del titolo.
Nel caso indicato si è in presenza di soggetto legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio che, trasgredendo agli obblighi da esso derivanti, abbia procurato a se stesso un ingiusto profitto, con correlativo danno alle finanze dell’ente medesimo, mediante condotta dolosamente antigiuridica. Nei casi di “falso medico” si è ritenuto che nessuna utilità può essere riconosciuta alle prestazioni rese da soggetto privo di titolo (Sezione Lombardia (sent. n. 280 e, in senso conforme, Sezione Campania, sent. n. 133).
C) danno derivante da indebito riconoscimento di invalidità civile.
Questi sono i casi di riconoscimento non corretto di invalidità civile da parte delle Commissioni Mediche.
Qui circa la decorrenza prescrizionale della richiesta di risarcimento di tale danno nei confronti dei medici componenti di Commissione, le decisioni si sono orientate nel senso che la prescrizione del diritto al risarcimento decorre dalla data della revoca del contributo di invalidità ( salvo che non sia fornita la prova che la sussistenza del danno fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza, da parte dell’amministrazione danneggiata, in un momento anteriore a quello della revoca) (Sezione seconda centrale sent. n. 193)
D) danni erariali derivanti da prestazioni in convenzionamento
Due le sentenze richiamate nella relazione
- la prima riguarda una società accreditata presso il Servizio sanitario nazionale come laboratorio di analisi cliniche – società unipersonale in liquidazione –, che ha indebitamente ottenuto rimborsi per prestazioni di laboratorio non eseguite o, comunque, eseguite e pagate dai soggetti richiedenti presso altra struttura non accreditata e, pertanto, non idonee a essere poste a carico del s.s.n. (Sez. Lazio, sent. n. 143),
- la seconda una struttura sanitaria priva dei requisiti di legge e di autorizzazione, che ha svolto attività di assistenza per degenti ricevendo contributi da varie aziende sanitarie locali in assenza di apposita convenzione (Sez. seconda centrale, sent. n. 540).
E) danno erariale derivante da non corretta prescrizioni di farmaci
Il caso riportato riguarda la prescrizione di numerosi medicinali prescritti da medici convenzionati, a favore di soggetti di nazionalità egiziana, senza che fosse stato rilasciato l’obbligatorio piano terapeutico da parte di uno specialista (epatologo, infettivologo, oncologo, ematologo, immunologo e gastroenterologo), il tutto finalizzato a procurare medicinali a totale carico del s.s.n. da immettere poi sul mercato clandestino dell’Africa settentrionale, territorio caratterizzato da una forte emergenza sanitaria contrastabile con i farmaci in discorso (Sez. Lazio, sent. n. 557).
F) danno erariale derivante da acquisti “inutili” di dispositivi medici
Si tratta del danno derivante dall’acquisto di un costoso mammotone destinato alla realizzazione di un programma di screening per la prevenzione dei tumori femminili alla mammella e al collo dell’utero.
La decisione ha confermato il rilievo non dell’acquisto in sé dello strumento, ma del danno da disservizio conseguente al non uso dell’apparecchiatura, con fallimento dell’iniziativa e notevole sperpero di pubbliche risorse, altrimenti impiegabili in modi più proficui (Sez. prima centrale, sent. n. 293 in sede di revocazione).
G) Danno derivante da non rispetto dei doveri di esclusività
Circa la relazione lavorativa o di servizio di medici operanti presso strutture pubbliche e i doveri di esclusività propri dei rapporti di impiego, assumono risalto anche i fenomeni dannosi riguardanti:
- la violazione delle regole normative che disciplinano la corresponsione della c.d. “indennità di esclusiva” e l’esercizio della libera professione c.d. intramœnia, anche nella modalità c.d. “allargata”. In questo caso le decisioni sono nel senso che nei casi di trasgressione, la corresponsione dell’indennità di esclusiva non è dovuta, con diritto del SSR di richiedere la restituzione (La Sezione Campania sent. n. 1111)
- sempre in relazione alla violazione delle norme sull’intra-moenia ulteriore conseguenza negativa per l’azienda sanitaria è da ravvisarsi nell’alterazione del rapporto percentuale tra l’attività istituzionale e quella libero-professionale, posto che l’occultamento di prestazioni mediche libero-professionali mistifica la proporzione dell’orario dedicato alle diverse attività e tradisce le finalità proprie dell’autorizzazione tesa a “razionalizzare la domanda sanitaria, a ridurre le liste d’attesa, a integrare le attività territoriali e ospedaliere” (in senso conforme, Sez. Sardegna, sent. n. 46, 145; Sez. Veneto, sent. n. 221);
- la violazione delle regole dettate con riferimento ai medici specializzandi (d.lgs. 368/1999 e confermato dal d.m. 7 marzo 2006) che inibisce al medico in formazione l’esercizio di attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza, con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, fatte salve le sole sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati, nonché le sostituzioni per guardie mediche notturne, festive e turistiche (Sez. Bolzano, sent. n. 24, 26; Sez. Liguria, sent. n. 208).
H) Danno derivante dal mancato aggiornamento delle liste degli assistiti
Si tratta del danno dai mancati aggiornamenti delle liste degli assistiti di medicina generale da parte dei medici convenzionati con il SSN che, in trasgressione di obblighi previsti dalla l. 724/1994, impediscono l’eliminazione dalle stesse di pazienti trasferiti, deceduti, revocati o i doppioni ancora in carico, continuandosi così a corrispondere indebitamente quote di compensi, in realtà non dovuti, ai sanitari convenzionati in base alle tariffe previste dal contratto collettivo di lavoro (Sez. prima centrale, sent. n. 513).