Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
La regolarita contributiva ai fini partecipativi si ottiene solo dopo la definitiva accettazione della rateizzazione delle cartelle esattoriali
ADUNANZA PLENARIA CONS.STATO 20/8/13, N. 20 ADUNANZA PLENARIA CONS. STATO 5/6/13, N. 15
A distanza di pochi mesi il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ritorna sulla questione già affrontata nella precedenza pronuncia n. 15 del 5/6/2013 per confermare - a questo punto in via assolutamente definitiva - come sia possibile rilasciare ai fini partecipativi un'autocertificazione di regolarità circa il pagamento d'imposte e tasse se – e solo se – la relativa domanda di rateizzazione risulta già definitivamente accettata dall'Amministrazione Finanziaria alla data di partecipazione alla gara. Il caso affrontato dal Consiglio di Stato era il seguente: una società partecipava ad una procedura dichiarando la propria regolarità fiscale, s'aggiudicava la gara ma si vedeva purtroppo revocato l'affidamento in quanto l'Amministrazione Finanziaria accertava la pendenza di ben 3 cartelle esattoriale a suo carico; si difendeva allora la concorrente dimostrando come, relativamente alle prime 2 cartelle, fosse già stata presentata ed accettata dall'Erario alla data di partecipazione all'incanto un'istanza di rateizzazione relativa a dette cartelle mentre, per quanto concerne la terza cartella, fosse stata notificata “dopo” il deposito della dichiarazione ex art. 38 D.Lgs.n. 163/06 e come comunque, anche per essa, risultava successivamente intervenuto un accordo di rateizzazione con l'Amministrazione. Per affrontare correttamente la questione l'Adunanza Plenaria richiama in primo luogo il quadro di riferimento normativo, che vede l'art. 38 Codice appalti disporre il divieto di partecipazione alle gare da parte di quegli operatori economici che hanno commesso “violazioni gravi, definitivamente accertate” relativamente all'obbligo di pagamento di imposte a tasse; la Legge n. 106/2011 ha poi stabilito che per violazioni “gravi” devono intendersi solo gli omessi pagamenti d'importo superiore a quanto previsto dall'art. 48 bis D.P.R.n. 602/1973, mentre la Legge n. 44/2012 ha disposto che per “definitivamente accertate” devono intendersi le violazioni relative a debiti d'imposta ”certi, scaduti ed esigibili”. Proprio partendo da questo assunto l'Adun. Plen. giunge a precisare come la notificazione di una cartella esattoriale determini la ”certezza”, l'intervenuta ”scadenza” nonché la conseguente ”esigibilita'” di quanto richiesto dall'Amministrazione Finanziaria, a cui s'aggiunge come la richiesta di rateizzazione rappresenti la definitiva accettazione di detto debito da parte della società stessa. Se a ciò s'aggiunge poi come la dilazione di pagamento non costituisca affatto un atto ”dovuto” per l'Erario, in quanto l'art. 19 D.P.R. n. 602/73 assegna un potere discrezionale all'Amministrazione Finanziaria proprio in merito alla verifica della sussistenza (o meno) dei requisiti per la sua ammissione, ecco allora come che la semplice presentazione dell'istanza di rateizzazione non possa rappresentare, di per se', la dimostrazione per la società concorrente di essere in regola con il versamento d'imposte e tasse. Nel caso in questione, dunque, mentre le prime due cartelle esattoriale risultavano già oggetto di un accordo di rateazione all'atto di partecipazione - e quindi, per esse, la dichiarazione era regolare - purtroppo la notifica della 3° cartella, sebbene intervenuta “dopo” il deposito dell'autocertificazione ex art. 38, lett. g) D.Lgs.n. 163/2006 - e quindi tale per cui non possa in alcun modo configurarsi la “falsa dichiarazione” - ciò nondimeno non consente di ritenere la concorrente in regola con il versamento d'imposte e tasse in quanto, come noto, i requisiti di moralità devono essere posseduti dalle partecipanti nel corso di tutta la procedura concorsuale. Per questo motivo la societa' appellante andava correttamente esclusa e quindi confermata la revoca dell'aggiudicazione precedentemente disposta a suo favore. Da tutto quanto sopraesposto si può conclusivamente trarre l'insegnamento che la dichiarazione di regolarità fiscale può essere legittimamente rilasciare solo dopo che l'istanza di rateazione eventualmente presentata è stata definitivamente accettata dall'Erario, così come occorre tener presente che nell'ipotesi in cui, in corso di gara, venga notificata una cartella esattoriale, ciò comporta una possibile causa d'esclusione dalla gara a meno che, tempestivamente, non si provveda ad estinguere il debito contratto con l'Amministrazione.