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LA PUBBLICITA INGANNEVOLE CHE CREA STRESS PUO DAR LUOGO A RISARCIMENTO DANNI

20/11/2008

si reputa che la sentenza segnalata rivesta una importanza enorme per principi affermati e perche viene emata dalla Cassazione sez unite, massimo organo della nostra giurisdizione.

Con la sentenza 29 agosto 2008, n. 21934 (che qui si legge come documento correlato) la Corte di Cassazione, nella sua composizione a Sezioni Unite, si e pronunciata su un ricorso avverso la sentenza di un giudice di pace che aveva liquidato un risarcimento danni per stress emotivo.Prima di tutto la fattispecie decisa.

Il caso ' quello di un tifoso che organizza una serata con gli amici per guardare una partita in chiaro delle qualificazioni per la Champions League; il telecronista, pero, oltre a commentare gli episodi di gioco, informa piu volte i telespettatori che potranno trovare ulteriori informazioni relative all'evento in una rivista acquistabile in edicola.

Il tifoso ne resta «infastidito e seccato» cosi che, dopo aver tentato di ottenere da Mediaset che il commentatore non si lasciasse andare a «pubblicita occulta», conviene in giudizio davanti al giudice di pace di Napoli sia Mediaset che Rti, al fine di ottenere il risarcimento del danno esistenziale da stress subito a causa della pubblicita occulta presente durante le partite. L'illiceita del comportamento, secondo la tesi attorea, consisteva nella mancata indicazione sullo schermo dell'avvertenza «messaggio promozionale».

Il giudice di pace dopo aver ritenuto che la pubblicita fosse tale e non mera autopromozione (cosi come sostenuto dalle parti resistenti) ha concluso che il comportamento fosse contra ius e che il tifoso, pertanto, avrebbe dovuto ricevere un risarcimento in via equitativa pari a 100 euro per lo stress subito.

Immediato il ricorso alla Corte di Cassazione, non tanto per l'importo economico (ovviamente) quanto per il principio affermati.

piu esattamente:

  • Con il primo si sosteneva che il giudice di pace non avrebbe potuto decidere in ordine al fatto che quelle «interruzioni» fossero o meno qualificabili come pubblicita e se quest'ultima fosse occulta, trattandosi di una attribuzione riservata all'Autorita garante della Concorrenza e del mercato.

  • al contrario la Cassazione ha stabilito che l'AGCM e autorita amministrativa che non decide sul risarcimento del danno, su cui deve pronunciarsi sempre l'autorita ordinaria.

  • con altro motivo si lamentava invece il fatto che il giudice di pace aveva deciso secondo equita e non aveva chiarito ne la prova ne dello stress subito (ritenuto in re ipsane del nesso di causa tra la condotta e l'evento. su tale punto la cassazione ha affermato la legittimita della decisione secondo equita ed ha altresi affermato che deve ritenersi meritevole di tutela «...... la posizione di un telespettatore nei cui confronti sia stato ripetutamente inviato in occasione di una trasmissione televisiva un messaggio pubblicitario in contrasto con la normativa vigente in materia».