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La mancata adozione di un modello organizzativo non costituisce elemento tipico dell’illecito amministrativo
La mancata adozione di un modello di gestione e controllo non configura in via automatica la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001.
Questo è quanto ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 18413 del 10/05/2022) che ha sottolineato come “l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due”.
I FATTI
Nel 2011 una dipendente rimaneva ferita alla mano sinistra durante un’operazione di raddrizzamento di un cartone che non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso.
La Corte di appello confermava la responsabilità dell'ente, dando atto della mancata installazione di un dispositivo di spegnimento automatico in caso di toccamento delle lamiere e configurando l'interesse della società nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, nonché la mancanza di un modello organizzativo in materia prevenzionistica.
Con ricorso in Cassazione, la società lamentava violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata per:
- assenza di motivazione sulle ragioni per le quali la società sia tenuta a rispondere "oggettivamente" per i fatti compiuti dalla lavoratrice;
- assenza di valide argomentazioni a riprova della sussistenza di un suo interesse derivante alla mancata adozione di un modello organizzativo, tenuto conto degli elevati costi sostenuti dalla società in materia di sicurezza del lavoro;
- mancata evidenza di alcun collegamento finalistico tra la violazione prevenzionistica e l'interesse dell'ente, né del vantaggio ricavato da tali omissioni.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha rilevato come già dalla descrizione del capo d’imputazione non emerge in modo chiaro il profilo di responsabilità addebitato all’ente: l’interesse “ricavato” dalla società grazie alla mancata adozione di un "modello organizzativo" non può infatti implicare un automatico addebito di responsabilità.
Proprio per tale motivo, è esclusa la responsabilità dell’ente quando un reato viene commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo. Per tale ragione, il giudice di legittimità ha affermato la necessità che sia provata la c.d. colpa di organizzazione dell'ente, che consiste nel non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzatosi. Tale onere probatorio ricade sull’accusa: affinchè la responsabilità dell’individuo si propaghi all’ente collettivo, è inoltre necessario che siano individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, “gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo”.
Nel caso concreto, l’assenza del dispositivo di spegnimento automatico del macchinario, la cui implementazione avrebbe impedito l'evento, e l'omessa verifica periodica dei macchinari sollevano profili colposi indubbiamente ascrivibili agli amministratori della società, quali datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme prevenzionistiche, ma non per questo automaticamente addebitabili all'ente in quanto tale.
A riguardo, la Cassazione ha ribadito che i profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro per gli aspetti relativi ai dispositivi di sicurezza nulla hanno a che vedere con l'elemento "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente. Tale elemento costituisce un “modo di essere "colposo" proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato”.
Di conseguenza, la mancata adozione del modello organizzativo non può costituire elemento tipico dell’illecito amministrativo, ma tale profilo di responsabilità dev’essere ascritto ad una precisa negligenza organizzativa, che si concretizza nell'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto.
CONCLUSIONI
In conclusione, la Corte di Cassazione giunge con l’affermare che i giudici di merito non hanno fornito puntuale motivazione sulla concreta configurabilità della colpa di organizzazione dell'ente, né hanno stabilito se tale elemento abbia avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto, così annullando con rinvio la sentenza impugnata.