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La mancanta predeterminazione del punteggio ai sottorequisiti tecnici comporta l'illegittimita (e quindi l'annullamento) dell'intera gara
Cons.Stato, III°, 29/11/2011, n. 630
E' indetta una gara da aggiudicarsi all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, con 40 punti assegnati al prezzo e 60 punti alla qualita ed, all'interno del punteggio-qualita, e stabilito che 20 punti saranno assegnati alle "caratteristiche tecnico-qualitative del sistema", 35 punti al "contesto organizzativo" e 5 punti ai "servizi post-vendita". I suddetti elementi valutativi sono poi suddivisi, a loro volta, in ulteriori sub-criteri per nessuno dei quali, tuttavia, la lex specialis prevede uno specifico sub-peso ponderale. Di cio si e lamentata la 2° classificata e prima il TAR Molise, poi il Consiglio di Stato, le hanno dato piena ragione, in quanto una lex specialis in cui non risultino previamente stabiliti non solo i sub-criteri qualitativi ma anche i loro relativi punteggi non consente, di fatto, ai potenziali concorrenti di conoscere preventivamente la rilevanza di ciascun sub-criterio ed impedisce, in tal modo, di formulare la miglior offerta (valorizzando quegli aspetti tecnico-qualitativi a cui la P.A. appaltante intendera dare maggior risalto). Da cio se ne puo trarre la conclusione che in qualsiasi gara in cui la Stazione Appaltante si limita a stabilire la suddivisione dei punti fra qualita e prezzo, ovvero che, all'interno dell 'elemento-qualita, individua solo i sottorequisiti (ma non indica i relativi sottopunteggi) puo essere oggetto di legittima impugnazione.