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La legge applicabile nei contratti di fornitura e distribuzione
Quando due contraenti sottoscrivono un contratto internazionale, è fondamentale che conoscano la legge applicabile allo stesso. Infatti, qualora sorgesse una controversia, diventerebbe necessario determinare quale legge regoli il contratto sulla base della quale risolvere la controversia.
La scelta della legge applicabile è pertanto importante in quanto consente di pianificare meglio le transazioni previste e di mitigare i rischi nel caso in cui non adempiano ai propri obblighi.
In ogni caso, nel diritto dei contratti internazionali vige il principio fondamentale della libertà contrattuale, che consente alle parti di scegliere la legge nazionale applicabile ai loro reciproci impegni.
Inoltre, si rileva che più dettagliatamente le parti regolano il loro rapporto, meno la legge applicabile dovrà intervenire per colmare eventuali lacune o evitare integrazioni da parte della legge. Nel caso in cui le parti scelgano una legge applicabile solo per una parte del contratto (cd. depecage), la parte non coperta da tale scelta sarà disciplinata dalla legge applicabile stabilita dalla legge in assenza di scelta.
Le parti non hanno restrizioni in relazione a tale scelta, possono pertanto scegliere anche un Paese terzo rispetto alle stesse. In ogni caso, le parti di comune accordo possono modificare la clausola sulla legge applicabile in un momento successivo alla conclusione del contratto.
In tale ultima ipotesi, la scelta della legge deve essere effettuata espressamente o apparire chiaramente nelle previsioni del contratto o dalle circostanze dettagliate all’interno dello stesso. Una clausola tipica potrebbe essere la seguente:
“Questo contratto è disciplinato e deve essere interpretato in accordo con la legge [italiana]”.
Quando la scelta non è chiara come nell’ipotesi delineata, la scelta della legge applicabile potrebbe invece essere ‘implicita’. Ciò si verifica nelle ipotesi in cui le parti volevano determinare una legge applicabile ma poi non lo hanno specificamente previsto.
Gli elementi utili per verificare tale volontà devono essere tratti dalle circostanze relative alla materia trattata, e riferirsi ad esempio a:
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la lingua trattata;
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la valuta di pagamento;
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derivare da un’analisi globale del contratto da cui emerga la sua conformità rispetto alle prescrizioni specifiche di un determinato Paese (si pensi alla menzione al d.lgs. 46/1997 dei dispositivi medici o ai decreti ministeriali italiani attuativi del predetto d.lgs.).
Si raccomanda in ogni caso alle parti di chiarire sempre la legge applicabile del contratto. Infatti, qualora gli elementi deduttivi secondo cui si sarebbe dovuta determinare la legge applicabile non fossero decisivi, si dovranno applicare i criteri del diritto privato internazionale, come se non ci fosse stata alcuna scelta delle parti.
Cosa succede se il contratto non determina la legge applicabile?
In assenza di scelta della legge applicabile delle parti, il reg. UE 593/2008 stabilisce dei criteri specifici per le varie tipologie contrattuali. Nel caso della vendita o fornitura di servizi occorrerà prendere in considerazione la legge del Paese di residenza abituale del venditore o del prestatore di servizi.
Si ricorda inoltre che alla vendita si applica anche la Convenzione di Vienna del 1980 che stabilisce delle norme direttamente applicabili ai contratti di vendita (si pensi ad esempio all’art. 17 che stabilisce “Un'offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore dell'offerta” oppure l’art. 26 che stabilisce “Una dichiarazione di risoluzione del contratto ha effetto solo se è effettuata mediante notifica all'altra parte”.
Per quanto riguarda la forma del contratto, se i contraenti si trovano nello stesso Paese, essa è valida solo se rispetta i requisiti richiesti dalla:
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legge del Paese a cui il reg. CE 593/2008 rinvia o
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legge del Paese in cui il contratto è concluso.
Se i contraenti si trovano in Paesi diversi, la forma è valida se rispetta i requisiti richiesti dalla:
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legge del Paese a cui il reg. CE 593/2008 rinvia o
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la legge di residenza di una della parti al momento della conclusione del contratto o
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la legge del Paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente al momento della conclusione del contratto.
Tali principi non si applicano ai contratto conclusi con i consumatori.
Per quanto riguarda l’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione, occorre fare riferimento alla legge applicabile stabilita dal reg. CE 593/2008 se il contratto o la disposizione fossero stati validi.
Il riferimento alla lex mercatoria
Le parti di un contratto internazionale possono decidere di non scegliere la legge di un determinato Paese per regolare le loro relazioni contrattuali, ma possono fare riferimento a una serie di regole esistenti - sorte nella prassi per regolamentare i rapporti economici con elementi di transnazionalità - basate su consuetudini, prassi e principi giuridici generali.
Un esempio codificato di tali consuetudini sono i principi UNIDROIT dei contratti commerciali internazionali, che affrontano e forniscono regole sostanziali per disciplinare la validità, l'interpretazione, il contenuto, l'esecuzione, l'inadempimento, la cessione e la risoluzione dei contratti.
Questi principi si applicano esclusivamente nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto che il contratto sia disciplinato da:
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i principi Unidroit;
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i principi generali del diritto;
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la “lex mercatoria” o simili.
Quindi nel contratto potrebbe essere inserita una clausola del seguente tenore:
“Questo contratto è disciplinato e deve essere interpretato in accordo con ai [principi Unidroit] [principi generali del diritto] [[alla] lex mercatoria]”.
Un chiaro esempio di regole derivanti dalla prassi sono i c.d. Incoterms che costituiscono una raccolta di termini contrattuali codificati che identificano con precisione la ripartizioni degli obblighi, delle spese e dei rischi fra le parti.
Molto note sono le clausole relative alla spedizione della merce. Si pensi alla clausola F.O.B. dove il venditore effettua la consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto d’imbarco convenuto o procurando la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o di danni alla merce passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da tale momento in avanti.
Che limiti hanno le parti nella regolazione dei loro interessi?
L'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile incontra due principali limiti:
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norme di applicazione necessaria: si devono intendere come norme inderogabili perché alle stesse sono sottesi interessi di natura pubblicistica e pertanto si applicano a prescindere dalla scelta della legge applicabile al contratto. Il reg. UE 593/2008 ha definito le norme di applicazione necessaria “disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”.
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ordine pubblico: si deve intendere come limite insieme dei principi fondamentali fissati dal diritto internazionale e comunitario, dalla Costituzione e dalle fonti normative di primo grado. Si pensi all’ipotesi in cui la legge regolatrice straniera conferisca meno garanzie rispetto a quella italiana al prestatore di lavoro che esegue le sue prestazioni in Italia.
Consigli di redazione dei contratti internazionali
Al fine di evitare l’applicazione delle norme di rinvio che, come visto, determinano una certa incertezza nelle parti contraenti, risulta fondamentale determinare la legge applicabile al contratto.
Quando scelgono la legge che regolerà i loro rapporti, le parti devono essere consapevoli delle conseguenze di tale scelta e consapevoli che né la scelta della legge dei rispettivi Paesi né la scelta di quella di un Paese terzo siano di per sé le migliori soluzioni possibili.
Nel caso delle imprese italiane, si raccomanda, fatto salvo il caso specifico, di scegliere la legge italiana. Ciò conferisce il grande vantaggio di rendere prevedibile l’applicazione del contratto e cosa potrebbe accadere in sede di controversia.
Tuttavia, è verosimile che la controparte potrebbe non concordare su tale scelta. In tale ipotesi, si raccomanda di compiere un'analisi approfondita e una considerazione accurata dell'affidabilità e dell'efficacia del diritto nazionale preso in considerazione, anche attraverso l’ausilio di uno studio legale specializzato. Il rischio, altrimenti, potrebbe essere quello di minare la validità del contratto stesso attraverso, ad esempio, la sottoscrizione di una clausola che per quel determinato ordinamento giuridico rende il contratto interamente nullo.