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La fusione societaria obbliga a dichiarare ogni pregresso relativo ai legali rappresentanti delle societa fuse e cio' indipendentemente dalla tipologia di fusione (paritaria o per incorporazione)

08/07/2013

Consiglio Stato, III°, 7/6/2013 n. 3123

Una P.A. ha affidato il servizio di pulizia per 9 anni per un valore di 130 milioni di euro ad un' a.t.i., ma un ricorso ha contestato tale affidamento sul presupposto che una delle associande si fosse fusa con altra società, senza rilasciare tuttavia alcuna dichiarazione relativa alla società “fusa”; promosso appello avverso tale sentenza, il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento dell'aggiudicazione ritenendo che la società risultante dalla fusione dovesse effettivamente rilasciare le necessarie dichiarazioni anche relativamente ai Legali Rappresentanti delle società “fuse”. Contro la sentenza d'appello è stato allora promosso un giudizio di “revocazione”, sostenendo che il Consiglio di Stato sarebbe incorso in errori “di fatto” tali di comportare l'annullamento della sentenza di 2° grado (in altro caso non impugnabile) e, tra gli errori occorsi, è stato contestato come la fusione delle due società - poi “confluite” nella mandante del raggruppamento aggiudicatario - sarebbe stata di tipo “paritario” e non per incorporazione. Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, precisare al contrario come non vi sia alcuna differenza fra la fusione per incorporazione (una società “incorpora” un'altra società, per poi proseguire nella sua attività) rispetto a quella “paritaria” (due società si “fondono” in una nuova società, che prosegue in tutti i rapporti giuridici delle compagini sociali genitrici) in quanto, proprio in ragione della persistenza in capo alla nuova società di tutti i rapporti giuridici derivanti dalle compagini sociali che si fondono (sia per incorporazione che paritaria), persiste in ogni caso l'obbligo - in sede di partecipazione ad una pubblica gara - di rilasciare dichiarazione ai sensi dell'art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 relativamente a tutti i Legali Rappresentanti amministratori di tutte le società “fuse”, in caso contrario configurandosi una legittima causa d'esclusione dalla procedura (come nel caso di specie).