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JOBS ACT: Il demansionamento dopo la riforma del lavoro
L.183/2014-c.d.Jobs Act
La riforma del lavoro è entrata nel vivo. I primi tre decreti attuativi, quelli cioè relativi alla contrattazione a termine, il contratto a tutele crescenti e gli ammortizzatori sociali sono già entrati in vigore, e sugli stessi si è già detto e scritto molto.
Il presente contributo invece vuole focalizzarsi sulla nuova scritturazione dell'art. 2103 c.c., ovvero su quanto riportato negli organi di stampa relativamente alla “possibilità di demansionare/dequalificare il lavoratore” a seguito dell'entrata in vigore della riforma.
Ci affrettiamo a dire innanzitutto che non è così. In primis il decreto sul “demansionamento” non è ad oggi in vigore, e pertanto rimane la vigenza del vecchio testo. Inoltre è importante chiarire che non è stata
“autorizzata” la possibilità di demansionare il lavoratore sic et simpliciter, anche se – va detto – una modifica dei diritti dei lavoratori relativamente all'assegnazione di mansioni equivalenti c'è stata.
Qual è l'oggetto della modifica? E' assolutamente noto che il datore di lavoro può adibire il lavoratore non solo alle mansioni per le quali è assunto, ma anche a quelle equivalenti, tenuto conto del bagaglio professionale acquisito in corso di rapporto. Tale principio è valido nel nostro ordinamento dalla data di entrata in vigore del Codice Civile. Da decenni quindi gli imprenditori sanno che non è possibile assegnare al lavoratore mansioni che siano inferiori, come qualità e genere, a quelle svolte in precedenza.
Con la riforma c'è una sottile – ma sostanziale – differenza.
Vero è infatti che la possibilità di modificare la mansione sarà solamente parametrata a quella prevista dal livello di cui al CCNL di applicazione. Tuttavia, i livelli della contrattazione collettiva racchiudono tante e tali mansioni al loro interno che un dipendente precedentemente assegnato all'area giuridica/legale di una società, potrebbe essere spostato all'amministrazione, senza tenere conto della professionalità precedentemente acquisita sul campo. Letta così (non è infatti ancora definitiva) si potrebbe pensare che l'utilizzo di tale disciplina possa avvenire anche in via strumentale, mediante applicazione di quei lavoratori più invisi al datore di lavoro alle mansioni più disparate, facendoli crollare, e magari costringendoli alle dimissioni.
Siamo certi tuttavia che non sarà così, e che naturalmente vi saranno dei meccanismi calmierati già in sede legislativa, con la garanzia che in sede giudiziale tali atteggiamenti datoriali potrebbero non passare il vaglio del magistrato del lavoro.