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Iscrizione CCIAA: in quanto requisito d’idoneità professionale, se non corrisponde all’oggetto di gara può essere motivo d’esclusione

05/09/2018

TAR Lazio II-ter 9/8/2018, n. 8948

Cons.St. III° 8/11/2017, n. 5170

Cons.St. IV° 27/1/205, n. 343

Il T.A.R. Lazio si è trovato a dover dirimere una questione relativa ad una concorrente che avrebbe esercitato (secondo la sua iscrizione in Camera di Commercio) un’attività diversa da quella dichiarata in gara nonchè dall’oggetto della procedura, per cui è stata esclusa; detta infatti autocertificava d’occuparsi di “attività di cantiere navale, produzione di imbarcazioni, alaggio, varo e riparazioni di imbarcazioni” mentre il suo oggetto sociale (da CCIAA) risultava essere“lavori edili in genere, costruzioni di opere portuali, manutenzione e riqualificazione moli di attracco”.

Il Giudice laziale ha preliminarmente stabilito come l’utilità sostanziale della Certificazione camerale sia quella di filtrare l’ingresso in gara delle sole concorrenti fornite di una professionalità coerente con le prestazioni della procedura, da cui ne deriva una necessariacongruenza contenutistica” tra la professionalità di un’impresa (come riportata in CCIAA) e l’oggetto dell’appalto; detta corrispondenza contenutistica, tuttavia, non deve tradursi in una perfetta sovrapponibilità con la prestazione dedotta in gara ma, al contrario, va appurata secondo un criterio di “rispondenza alla finalità”.

Diviene quindi fondamentale, in fase di partecipazione alla gara, appurare che l’iscrizione in Camera di Commercio sia relativa ad un settore “riguardante” l’oggetto dell’appalto.

Il ragionamento del T.A.R. è peraltro coerente con quanto assunto dal Consiglio di Stato in una precedente pronuncia (III°, n. 5170/2017), in cui venivano ammesse due società, sebbene i loro oggetti sociali non contemplassero le attività di manutenzione di impianti e di attrezzature ecc., richieste invece come “prestazioni secondarie” dell’appalto (la prestazione principale risultava invece il servizio di ristorazione).

Un’altra concorrente ne chiedeva l’espulsione in quanto la loro iscrizione camerale non contemplava “in automatico” anche quella di manutenzione di arredi e macchinari, né detta iscrizione valeva a qualificare “globalmente” le concorrenti (abilitandole a poter rendere entrambe le prestazioni).

Il Consiglio di Stato ha in detta pronuncia sancito da un lato il principio della “congruenza contenutistica” tra la professionalità del concorrente (indicata in CCIAA) e l’oggetto dell’appalto, ma dall’altro ha mitigato tale impostazione formalistica in quanto ha ritenuto che una sua rigida applicazione comporterebbe l’ammissione solo di quei soggetti il cui oggetto sociale risulta perfettamente speculare a quello di gara (in spregio quindi ai principi di massima partecipazione e concorrenzialità).

Entrando maggiormente nello specifico del caso di specie, il Consiglio di Stato ha quindi suggerito una ricognizione della lex specialis e dei correlati requisiti di idoneità, rilevando come:

  • la stazione appaltante si fosse limitata a richiedere, quale requisito di idoneità, la mera iscrizione ai registri della CCIAA senza ancorare detta iscrizione ad uno specifico oggetto,
  • avesse differenziato le prestazioni in principali (ristorazione) o secondarie (manutenzione), ma avesse rapportato solo le prime ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale, non assegnando invece alcuna rilevanza alle attività di manutenzione.

Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che il requisito d’idoneità professionale non fosse richiesto in riferimento a tutte le prestazioni previste in appalto, con logica conseguenza che il requisito “camerale” andasse riferito al solo “servizio di ristorazione” e che lo stesso dovesse intendersi come attestazione delle generica qualificazione professionale-imprenditoriale.

La necessità di verificare con attenzione la lex specialis in caso d’esclusione per supposta non corrispondenza tra la dichiarazione alla CCIAA e l’oggetto dell’appalto era stata disposta anche dal Consiglio di Stato in un altro precedente (IV°, 27/1/2015, n. 343), allorquando in gara veniva richiesta la sola iscrizione CCIAA per “attività inerenti l’affidamento”, senza null’altro specificare nemmeno in ordine alle attività “prevalenti” o “secondarie”.

In quel caso i giudici hanno ritenuto che la Stazione Appaltante intendesse per “attività inerente” proprio quella prevalente (o principale) esercitata dalle concorrenti e che pertanto solo questa poteva rilevare ai fini del Certificato camerale.

In conclusione, dunque, si ritiene di dover sottolineare come la questione dell’oggetto sociale, in quanto necessariamente corrispondente (più o meno) alle previsioni sostanziali dell’oggetto di gara, sia una problematica tutt’altro che banale, da doversi verificare quindi “in concreto” allorquando si deve partecipare ad una pubblica gara nonché decidere per l’eventuale impugnazione di un’esclusione o, ancora, per l’errata ammissione di altri concorrenti ritenuti del tutto inidonei a partecipare all’appalto.