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Introdotto l'obbligo di autorizzazione sanitaria per l'erogazione di cure domiciliari: quale sarà l'attuazione da parte delle Regioni?

21/01/2021
Silvia Stefanelli
Alessandra Di Nunzio

La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha apportato una importante modifica conto alla disciplina autorizzativa in ambito sanitario.

Il comma 406, lett. a), della finanziaria ha modificato infatti l’art. 8-ter, comma II, del d.lgs. 502 del 1992, in cui ora si legge che:

L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi, e per l'erogazione di cure domiciliari.

Il testimone passa ora nelle mani delle Regioni, le quali dovranno adottare i provvedimenti necessari per regolamentare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione, con relativa individuazione dei requisiti minimi.

Dopodiché, anche chi eroga esclusivamente “cure domiciliari” dovrà richiedere il rilascio di un’autorizzazione sanitaria da parte degli Enti competenti.

Per definire i soggetti cui dovrà intendersi applicabile la novella normativa, è fondamentale comprendere che cosa si intende effettivamente per “cure domiciliari”.

Peraltro, è importante poter distinguere le cure sanitarie o sociosanitarie integrate (cure domiciliari) dall’assistenza domiciliare di natura esclusivamente socio-assistenziale e tutelare, ossia quelle attività che hanno l’obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. igiene degli ambienti, preparazione dei pasti, igiene della persona, trasporto, ecc.).

Infatti, solo le “cure domiciliari”, ove erogate, richiederanno l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie.

All’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017, rubricato “Cure domiciliari”, si legge che le cure domiciliari sono:

[…] percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita.”

Ancora, nel documento approvato dalla Commissione Nazionale Lea il 18 ottobre 2006[1] si distingue tra diverse tipologie di cure domiciliari:

  • cure domiciliari prestazionali, caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o a ciclo programmato (es. prelievo ematico, terapia iniettiva sottocutanea, cateterismo vescicale, istruzioni all’utilizzo di ausili per la deambulazione, consulenza medico specialistica, ecc.)
  • cure domiciliari rintegrate di primo, secondo e terzo livello, caratterizzate da valutazioni globali multidimensionali e presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale (es. visita di urgenza, visite programmate di controllo, terapia iniettiva endovenosa, ecc.);
  • cure domiciliari palliative e malati terminali, caratterizzate da una risposta intensiva a bisogni di elevata complessità.

All’interno dell’alveo delle cure domiciliari, dunque, ricadono numerose tipologie di prestazioni, ad oggi liberamente svolte da soggetti privi di autorizzazione sanitaria.

La novità è dunque particolarmente rilevante per tutte quelle strutture che, fino ad oggi, non si sono dovute “preoccupare” di possedere i noti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, al fine dell’ottenimento del provvedimento autorizzativo.

Non solo.

La modifica della disciplina autorizzativa fa inevitabilmente sorgere alcuni interrogativi, tra cui:

Quali saranno i requisiti autorizzativi minimi che le Regioni richiederanno ai soggetti eroganti cure domiciliari?

E ancora, le prestazioni erogate attraverso modalità “non tradizionali”, come la telemedicina e i Patient Support Program possono essere ricomprese nella categoria di cure domiciliari, sottostando dunque all’obbligo autorizzativo?

Restiamo in attesa dell’intervento delle Regioni.

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[1] Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”.