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Inosservanza dei processi di autorizzazione: la cassazione disponde il sequestro preventivo di un ambulatorio medico-specialistico
Cassazione Penale- Sez. III, Sent. N. 19656 del 24/05/2012
Disposto il sequestro di un ambulatorio medico-specialistico di ginecologia istituito senza specifica autorizzazione sanitaria presso una struttura di terapia fisica e riabilitativa della città di Foggia. Rigettata dal tribunale la domanda di riesame proposta per ottenere l’annullamento del provvedimento che disponeva il sequestro dell’ambulatorio, si è fatto ricorso alla Suprema Corte. La Cassazione in questa sede ha ribadito il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto (competenza trasferita poi alle regioni e infine attribuita al sindaco dalle successive modifiche normative intervenute). La Corte, investita della questione, ha stabilito che lo svolgimento presso una struttura di cura di attività specialistiche non autorizzate configura reato previsto dall’art. 193 Regio Decreto del 1934, n. 1265. Smentita dunque la tesi per cui l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione configurasse un’ipotesi sanzionabile soltanto con la mera chiusura dell’istituto. Lo svolgimento di attività medico-specialistiche ulteriori rispetto a quelle già autorizzate deve essere sottoposta anch’essa alla verifica del possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al comma 4, art. 8ter, del D. lgs. 229/1999, la c.d. Riforma Bindi. Trattasi d’altra parte di reati che non oltraggiano solo la giustizia, ma possono compromettere anche la salute di qualcuno.