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INFORTUNIO SUL LAVORO: LE TRE FIGURE CARDINE DEL SISTEMA PREVENZIONE INFORTUNI
Sentenza della Cass. penale n.ro 22334 del 2011
Una recente Sentenza della Cassazione penale (n.ro 22334 del 2011) delinea le tre figure cardine aventi distinte funzioni e diversi livelli di responsabilita in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto, in quanto ciascuna di queste figure e tenuta ad adottare tutte le cautele ed iniziative necessarie ai fini dell'attuazione delle misure di sicurezza.
La Corte di Appello di Roma aveva infatti riconosciuto la responsabilita penale, in ordine ai reati di incendio colposo ed omicidio colposo plurimo, in capo all'Amministratore di una societa per azioni proprietaria di un albergo, nei confronti del Direttore dell'albergo nonche - da ultimo - nei confronti dell'Amministratore di fatto di detta societa (l'azionista di maggioranza); nello specifico si era sviluppato un incendio in una struttura alberghiera, causando la morte di piu persone, e la tragedia - e ben evidenziarlo - si era consumata pur in presenza di idonei impianti di sicurezza nonche di un idoneo piano di emergenza.
Detto piano di emergenza, in particolare, era contenuto in un documento sottoscritto dall'Amministratore della societa e dal Responsabile del servizio prevenzione e protezione e prevedeva la presenza costante di un'idonea squadra-incendi (costituita da 24 dipendenti dell'albergo).
Giunto il giudizio in Cassazione, la Suprema Corte ha confermato unicamente la responsabilita del Direttore alberghiero il quale, nella sua veste di dirigente ed, al contempo, di Responsabile della squadra- incendi, avrebbe dovuto prevedere un'idonea turnazione dei dipendenti al fine di assicurare la costante presenza della squadra in struttura, oltre alla responsabilita del Datore di lavoro (ed Amministratore della societa), in quanto avrebbe dovuto anch'egli vigilare costantemente circa la corretta applicazione del piano di sicurezza antincendi, in quanto figura responsabile della gestione aziendale e con pieni poteri decisionali e di spesa, mentre veniva esclusa, per mero difetto probatorio, la responsabilita dell'amministratore di fatto.
Un dato interessante che si rileva e quello dell'esclusione di ogni profilo di responsabilita in capo al Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.), figura definita dal D.Lgs.81/2008 quale "persona in possesso delle capacita e dei requisiti professionali [.] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi"; la nomina dell'RSPP e pertanto uno degli obblighi del Datore di Lavoro il quale, in alcune tipologie aziendali, puo assumere direttamente tale ruolo, svolgendo lui direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.
Un breve passaggio della Sentenza in commento definisce il responsabile come figura che "...non ha ruolo operativo che possa fondare autonoma posizione di garanzia (...omissis...) Tale figura ha quindi importanti funzioni di supporto informativo, valutativo e programmatico ma non ha pieni poteri gestori che possano fondare un'autonoma sfera di responsabilita" e, nel caso di specie, l'RSSP (esterno) non aveva alcuna specifica delega a particolari incombenze (con cio divenendo il suo ruolo nella vicenda marginale), tuttavia l'affermazione della Suprema Corte potrebbe aprire la strada a future pronunce meno punitive nei confronti di tali soggetti fermo restando ovviamente i diversi livelli di responsabilita aziendale riconosciuti alle tre figure cardine (datore di lavoro, dirigente e preposto).