Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

INFORTUNIO SUL LAVORO: concorso di colpa del lavoratore o colpa esclusiva del datore? Onere della prova

25/11/2015

Cass. Civ., Sez. lavoro, 12562/2014

Cass. Civ., Sez. lavoro, 20533/2015

Prendiamo spunto da un infortunio sul lavoro mortale riportato dalla Sentenza 20533/2015 per cercare di comprendere lo stato della giurisprudenza in merito alla suddivisione della colpa tra lavoratore infortunato e il datore di lavoro.

La vittima dell'infortunio per cercare di riparare dei rotoli di carta danneggiati, senza bloccare i macchinari, si era infilata all'interno di uno spazio angusto rimanendo stritolata. La manovra sembrerebbe connotata da “abnormità”, ovvero quale comportamento talmente pericoloso ed insensato da aver il Tribunale di Rovereto - in primo grado - e la Corte di Appello di Trento - in secondo grado - rigettato la domanda risarcitoria degli eredi. La Corte di Cassazione, invece, offre una interpretazione differente ribaltando completamente gli esiti del giudizio.

Ciò che diviene dirimete per il Supremo Collegio è comprendere se dalle prove testimoniali il datore di lavoro, e l'azienda in generale, fossero al corrente o meno della “pratica” pericolosa adottata dal lavoratore. In effetti alla lettura delle dichiarazioni rilasciate dai colleghi del lavoratore si comprendeva che spesso i dipendenti operavano tale manovra al fine di non perdere tempo e che la dirigenza ben sapeva e mai aveva fatto alcunché per impedire tali comportamenti. In buona sostanza le “pratiche pericolose” erano avallate.

La difesa del datore di lavoro ha tentato di far passare il concetto di “comportamento abnorme” così da interrompere il nesso causale tra il fatto accaduto e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro.

Nella prospettiva innanzi descritta deve invece ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell'infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l'utilizzazione del macchinario o la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato, ai sensi dell'articolo 2087 c.c. (l'imprenditore è tenuto..a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro)  tutte le misure idonee per tutelare l'integrità del lavoratore. La responsabilità del lavoratore potrebbe essergli ascritta ove, data la prova di cui sopra da parte datoriale, l'evento abbia il carattere dell'abnormità in quanto assolutamente anomalo ed imprevedibile.

In pratica se l'azienda non osserva i dettami della sicurezza ovviando ad esempio alle criticità indicate nel documento di valutazione rischi e/o avalla comportamenti scorretti evitando di richiamare o sanzionare i lavoratori inadempienti, così permettendo il formarsi di prassi scorrette, difficilmente andrà esente da responsabilità.