Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

In Toscana il Direttore Sanitario non può più esercitare attività professionale

23/10/2020

DPGR Toscana, n. 90/2020

In Toscana il direttore sanitario non può esercitare attività professionale, all’interno della struttura, durante l’orario riservato all’attività di direzione.

È una delle novità più rilevanti introdotte dal recente Regolamento Regionale n. 90/2020, emesso in attuazione della L.R. n. 51/2009, in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e pubblicato il 17 settembre 2020 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il Regolamento ha notevolmente modificato la precedente disciplina e, in particolare, sono state introdotte nuove stringenti regole attorno alla figura del direttore sanitario.

Appare evidente che quella in esame costituisca una delle disposizioni più rilevanti ed innovative.

La norma ha destato sin da subito talune perplessità, dovendosi inevitabilmente intendere per attività professionale l’attività clinica rivolta al paziente.

Da una interpretazione strettamente letterale (e rigida) della norma, il direttore sanitario sembra quindi venire esautorato dalla possibilità di intervenire direttamente sulla cura dei pazienti, anche nel caso in cui operi in ausilio di un collaboratore durante l’erogazione di una prestazione sanitaria.

Di contro viene però evidenziata l’importanza della direzione, da intendersi quale attività di controllo e certamente incentrata agli aspetti organizzativi e amministrativi della struttura di riferimento.

Quanto espresso dalla Regione, tuttavia, sembra un profilo aderente più alla direzione sanitaria di una struttura ospedaliera (in cui molteplici sono i problemi organizzativi che possono verificarsi quotidianamente), rispetto a una qualsiasi struttura ambulatoriale anche di medio piccole dimensioni, dove spesso i professionisti presenti sono in numero esiguo e lo stesso direttore sanitario è il medico clinico di riferimento.

Invero, la scelta  della Regione Toscana  pare rispecchiare appieno l’orientamento sino ad oggi adottato dalla stessa, secondo cui i requisiti per la direzione sanitaria, a prescindere dalla tipologia di struttura, risultano essere particolarmente rigidi.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare come l’art. 11, L.R. n. 51/2009 preveda che il Direttore Sanitario  sia un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o equipollente, oppure deve aver svolto per almeno 5 anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private. Solo per le strutture mono specialistiche è permessa la possibilità che ad assumere il ruolo di direttore sanitario sia un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui si riferiscono le prestazioni erogate.

Tuttavia, nonostante l’ormai pacifica posizione assunta in questi anni dalla Regione Toscana in merito alla specifica formazione e conseguente aspettativa professionale, in termini (oggi) di orario e di modalità di espletamento della carica,  la novella normativa non riesce del tutto a convincere.

Impedire a un professionista di poter esercitare attività clinica durante le ore riservate alla direzione costringerà i titolari delle strutture a dover assumere del personale sanitario e/o un professionista che ricopra esclusivamente il ruolo di direttore sanitario (con delle notevoli ricadute anche sul piano assicurativo).

Conseguenza quest’ultima sempre più probabile, dato che il nuovo Regolamento ha innalzato anche il minimo di orario che deve essere garantito dal direttore sanitario:

  • 30% per le strutture private ambulatoriali;
  • 50% per le strutture ambulatoriali chirurgiche e odontoiatriche (contro il precedente 25%).

Pertanto, se da una parte la decisione ha indubbiamente il merito di attribuire valore ed enfasi a una figura di direzione assolutamente fondamentale per garantire gli aspetti organizzativi, igienico-sanitari, burocratici e amministrativi necessari per il buon funzionamento della struttura; dall’altra, rischia di riservare alla direzione sanitaria un apporto (in termini di orario lavorativo) eccessivo rispetto all’impegno richiesto, soprattutto per i presidi meno strutturati, con degli inevitabili pregiudizi economici in capo al titolare dell’ambulatorio.

Infine, dalla lettura del recente Regolamento, per le strutture in cui a ricoprire il ruolo di direttore sanitario è un collaboratore stabile della stessa, sorge spontaneo chiedersi: come verranno conteggiate le ore di lavoro di un professionista riservate alla direzione rispetto a quelle dedite all’attività clinica?

Il legislatore regionale tace sul punto.

Saranno quindi i titolari degli ambulatori a doversi impegnare per trovare il modo più efficace (ed efficiente) volto a superare (indenni) i controlli e le verifiche degli Enti.