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Il Vicepresidente non deve rilasciare la dichiarazione ex art. 38 quando non ha la legale rappresentanza “in via automatica”
Cons.Stato, III°, 20/5/2014, n. 2598
(news pubblicata su Appalti&Sanità del 3/06/2014)
Una P.A. ha affidato la gestione di alcuni servizi ad una cooperativa, ma la seconda classificata ha impugnato l'affidamento sostenendo che l'aggiudicataria non avesse depositato la dichiarazione ex art. 38 D.Lgs.n. 163/2006 relativa al VicePresidente di detta cooperativa il quale, in caso d'assenza del Presidente, rappresentava la società e quindi doveva essere accertato.
Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo che l'aggiudicataria non fosse onerata dall'obbligo di dichiara i requisiti generali del proprio VicePresidente, in quanto detti non era “in via ordinaria” il legale rappresentante della società ed il Consiglio di Stato, investito della controversia, ha confermato tale prospettazione in quanto il Vicepresidente della vincitrice, alla luce dello statuto della cooperativa, non risultava possedere la legale rappresentanza in via automatica - ma solo “eventuale” - della società, dovendo infatti verificarsi tanto l'impedimento del Presidente/Legale rappresentante quanto una successiva autonoma autorizzazione, da parte del consiglio di amministrazione societario, che lo investiva dei poteri rappresentativi in nome e per conto del Presidente assente.
Ed è proprio la mancanza di quel potere rappresentativo “in via ordinaria” che fa venir meno la necessità, in caso di pubblica gara, dell'accertamento anche del Vicepresidente, in quanto la sua investitura è tanto eventuale quanto (sopratutto) condizionata dall'atto autorizzativo del Cda, che sarà quindi investito, prima di tale nomina, dall'onere di verificare direttamente il possesso dei requisiti d'ordine generale in capo al nominando suo nuovo Legale Rappresentante.