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il termine per il deposito della documentazione originale dopo l’aggiudicazione definitiva e’ da intendersi perentorio oppure ordinatorio ?
Consiglio Stato, VI, 8/3/2012, n. 1321
Consiglio Stato, V, ord. 31/3/2012, n. 1886
A distanza di pochi giorni il Consiglio di Stato affronta il problema della natura del termine di 10 giorni previsto dall'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 per il deposito della documentazione e, se relativamente a quello di cui al comma 1° (il termine relativo al concorrente sorteggiato in corso di gara), la sua perentorieta non e piu' messa in discussione, per quanto concerne invece il termine disposto dal comma 2° del medesimo art. 48 (quello rivolto all'aggiudicatario ed al secondo graduato, che devono depositare gli originali di quanto autocertificato in corso di gara), mentre la sez. VI° ne prevede con certezza la perentorieta per "esigenze di celerita e correttezza del procedimento", diversamente la sez. V° ne individua invece il carattere meramente "ordinatorio-sollecitatorio" e dunque, come tale, anche "non rispettabile". In ogni caso, tuttavia, la questione sopra prospettata assume adesso tutt'un altro "sapore" alla luce della nuova disposizione normativa secondo cui non sono piu i concorrenti a dover produrre gli originali in luogo delle autocertificazioni, ma sono le medesime P.A. appaltanti che devono d'ufficio procedere alla verifica dell'autenticita di quanto dichiarato in gara. Ed allora sorge spontanea una domanda: ma anche per dette PP.AA. il termine per le verifiche d'ufficio deve intendersi "perentorio" ?