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IL NUOVO CONCORDATO CON CONTINUITA AZIENDALE E LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE

27/03/2013

Come e noto la legge n. 134/2012 (Decreto sviluppo) ha introdotto il nuovo art. 186 bis) della Legge Fallimentare, rubricato “Concordato con continuita aziendale”, procedura che prevede la prosecuzione dell'attivita di impresa da parte del debitore, funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il comma 3° del detto articolo prevede che “i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, anche stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita al piano e la ragionevole capacita di adempimento. Di tale continuazione puo beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti”. Nell'ottica pertanto della continuazione dell'azienda e del maggior favor creditoris il Legislatore ha previsto la prosecuzione dei contratti in essere, compresi quelli stipulati con le PP.AA., in presenza di determinate condizioni. Allo stesso modo il comma successivo stabilisce che “L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici”, quando l'impresa presenta determinati requisiti specificati dalla norma stessa; l'impresa in concordato, inoltre, puo concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese. Sul punto una recente sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia ha ritenuto che anche la semplice presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di concordato con continuita aziendale consenta di ammettere l'impresa alla partecipazione alla procedura di gara pubblica; in tal senso, secondo i giudici amministrativi, le congiunte esigenze di favorire la maggiore partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica nonché la valorizzazione delle prospettive di risanamento aziendale, sottese alla nuova procedura concordataria, depongono in favore di una lettura allargata del comma 4° dell'art. 186-bis Legge Fallimentare. Contrariamente si arriverebbe all'assurdo di ammettere a partecipare alla gara un'impresa che sia stata ammessa alla procedura di concordato ma non quella che abbia provveduto a depositare l'istanza di ammissione, con l'evidente risultato di castrare le possibilita di effettivo risanamento e continuita dell'impresa.
T.A.R.FRIULI VENEZIA GIULIA,I 6/3/2013 N. 146