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IL GIUDICE “SANZIONA” LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE
Tribunale Di Termini Imerese, Provvedimento del Giudice Istruttore dell'udienza del 09/05/2012
Probabilmente molti pensavano restasse "solo sulla carta" la previsione dell'articolo l'art. 8, comma 5, del d.lg.vo n. 28 del 2010 secondo cui il giudice puo condannare la parte che, nei casi di mediazione obbligatoria, non partecipa al procedimento senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato.
A quanto pare invece i giudici hanno intenzione di applicare questa norma.
Tra i primi a farlo il Giudice del Tribunale di Termini Imerese che ha applicato la "sanzione" prevista in caso di mancata partecipazione alla mediazione perche le motivazioni addotte dai non presenti nel procedimento non ne giustificavano l'assenza. Di seguito i dettagli del provvedimento del Giudice.
Il giudice di Termini Imerese ordina alle parti in corso di causa di procedere ad un tentativo di mediazione poiche la materia oggetto della controversia rientrava tra quelle obbligatorie. L'attore procede alla presentazione della domanda ma i convenuti non partecipano e la mediazione termina con un verbale negativo a causa della mancata partecipazione. Quindi il processo riprende a seguito della mancata conciliazione e davanti al giudice i convenuti giustificavano la propria assenza "_affermandone la inutilita in ragione del fatto che tale tentativo era stato espletato dopo la sezione civile proposizione del giudizio ed affermando l'impossibilita di una rinuncia anche parziale alle contrapposte ragioni delle parti "anche in ragione della acclarata ed atavica litigiosita tra le suddette" _
Secondo il Giudice l'assenza dei convenuti non era giustificata.
In particolare per il Giudice le "giustificazioni addotte non possono in alcun modo ritenersi valide, in considerazione del fatto che l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione anche successivamente alla proposizione della controversia e espressamente contemplato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ed in considerazione altresi del fatto che la sussistenza di una situazione di litigiosita tra le parti non puo di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacche tale procedimento e precipuamente volto ad attenuare la litigiosita, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico contemperamento dei contrapposti interessi delle parti"
Quindi i convenuti che non hanno partecipato alla mediazione sono stati condannati al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in virtu della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.