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Il DL “Sostegni Ter” convertito in legge: le disposizioni in materia di revisione prezzi nell’ambito degli appalti pubblici

29/03/2022
Fabio Caruso

La settimana appena conclusa ha visto completarsi la conversione in legge, da parte dell’Assemblea della Camera, del c.d. Decreto Sostegni-ter (DL n. 4 27 gennaio 2022) recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”.

Tra le disposizioni adottate, con il dichiarato scopo di mitigare i preoccupanti effetti dovuti all’incremento esponenziale del costo delle materie prime e dell’energia (e non rallentare la realizzazione degli obiettivi del PNRR), spicca in primis la norma dettata in materia di revisione dei prezzi nell’affidamento di contratti pubblici.

L’art. 29 del predetto decreto legge dispone infatti che nell’affidamento dei contratti pubblici sarà obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In pratica viene esteso a tutti i contratti pubblici affidati dal 27 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2023 l’obbligo e non più la semplice facoltà d’inserire una clausola di revisione dei prezzi.

Tuttavia, il meccanismo di compensazione prevede una diversa disciplina a seconda che l’affidamento riguardi dei lavori, piuttosto che forniture e servizi.

Infatti, per i servizi e forniture il legislatore ha previsto “soltanto” l’obbligo d’inserimento delle clausole di revisione prezzi, senza tuttavia definirne in via preventiva ed automatica il contenuto.

Va quindi rilevato che le amministrazioni dovranno – per la rinegoziazione in materia di servizi e forniture - necessariamente stabilire la natura e la “portata” delle eventuali modifiche contrattuali, nonché le condizioni cui le stesse potranno essere applicate.

Al contrario, per quanto concerne i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo (non più il 10%), rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse del fondo appositamente istituito dal Ministero.

Per ottenere un’effettiva revisione, l'appaltatore deve quindi presentare alla stazione appaltante – a pena di decadenza - un'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto contenente l’aggiornamento dei prezzi delle materie prime.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, da provarsi con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni (in pratica basterà dimostrare in fattura il maggior costo d’acquisto sostenuto dal costruttore rispetto a quello indicato al momento di presentazione dell’offerta).

In conclusione, seppure il c.d. “Sostegni ter” rappresenti indubbiamente un concreto aiuto alle imprese, nell’ottica di garantire la copertura dei costi aggiuntivi delle materie prime in capo all’amministrazione, rimangono alcuni aspetti critici che non sono stati adeguatamente risolti nemmeno in sede di conversione.

Ci si riferisce in particolare alla mancanza di uniformità tra il meccanismo di compensazione applicabile ai contratti di lavori (praticamente automatico nei limiti della disponibilità del fondo ministeriale) rispetto a quello concernente i servizi e forniture (che viene sostanzialmente rimesso alla delicata negoziazione delle singole stazioni appaltanti).

Tale aspetto era stato oggetto di specifica attenzione da parte del Presidente ANAC, che in un comunicato del 25/02 u.s. aveva auspicato l’estensione del medesimo meccanismo automatico di compensazione anche ai servizi e forniture, proprio per scongiurare due tipologie di rischi:

  1. procedure di gara deserte poiché poco attrattive sotto il profilo della sostenibilità dei costi;
  2. proliferare di richieste di “varianti in corso d’opera”, da parte di imprenditori poco “affidabili”.

Pertanto, non può che auspicarsi un ulteriore intervento correttivo da parte del governo, che possa scongiurare il rischio di ritardi nell’esecuzione dei contratti, dovuti ad eventuali contenziosi nella delicata materia della rinegoziazione.