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IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA SANZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA ED AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER LA MANCATA DETERMINAZIONE DEI COSTI STANDARDIZZATI TENUTO DALL'OSSERVATORIO
CONSIGLIO STATO, VI°, 27/11/2012, N. 5997
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 2130/2012, aveva già sanzionato la mancata determinazione dei costi standardizzati per ogni tipo di servizio e fornitura, da effettuarsi annualmente in relazione alle specifiche aree territoriali, ciò in ragione del fatto che l'art. 7, commi 4, 5, 5-bis e 6 del codice appalti impone l'obbligo di revisione dei prezzi nei contratti di durata, da operarsi “sulla base di una istruttoria condotta [.] sulla base dei dati di cui all'art. 7“. L'A.V.C.P. ed il Ministero dell'Economia e Finanze hanno impugnato tale sentenza ritenendo che, pur in mancanza dei prezzi dell'Osservatorio, è sempre possibile per le Amministrazioni appaltanti applicare il cd. “Indice FOI” per procedere all'adeguamento dei contratti, ma il Consiglio di Stato ha pienamente confermato la pronuncia di primo grado, sulla base di un ragionamento che merita apprezzamento. Il Giudice di 2° grado, infatti, è partito dal presupposto che l'art. 115 D.Lgs.n. 163/2006 - che prevede la revisione-prezzi - sia una disposizione di carattere imperativo, che si applica quindi a tutti i contratti a prestazione pluriennale indipendentemente dalla sua espressa previsione; tale revisione, poi, dev'essere operata sulla base di un'istruttoria fondata sui dati di cui all'art. 7, comma 4° lett. c) e comma 5° D.Lgs.n. 163/2006 ragion per cui, in caso di mancanza di detti dati, l'intero procedimento revisionale non può essere correttamente esperito. In altri termini se l'inserzione della clausola che prevede la revisione dei prezzi contrattuali è obbligatoria, altrettanto obbligatoria dev'essere la sua applicazione in quanto, se così non fosse, non avrebbe senso prevedere l'inserzione automatica di una clausola revisionale senza poi consentirne il suo effettivo rispetto, che passa tuttavia necessariamente attraverso la preventiva determinazione di quei “costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione alle diverse aree territoriali” da effettuarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poi essere raccolti e conservati nell'Osservatorio tenuto dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Per i suesposti motivi, dunque, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di condanna del TAR Roma.