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I Giudici non possono sostituirsi alla Commissione tecnica nelle valutazioni delle offerte
Occorre domandarsi quanto possano i Giudici effettivamente incidere sulla valutazione dell’offerta tecnica, atteso che oramai giurisprudenza costante ritiene la valutazione operata dalla Commissione di Gara un apprezzamento connotato da ampia discrezionalità.
La questione, nello specifico, riguardava un appalto di lavori per la costruzione di una nuova sede della Polizia Municipale, e tra le varie questioni che lamentava la seconda classificata vi era una forte critica alla valutazione della Commissione di Gara sull’effettivo possesso di un requisito tecnico da parte della aggiudicataria.
In particolare la lex specialis attribuiva un punteggio aggiuntivo per l’offerta contenente un miglioramento alla pavimentazione (classificazione A1FL di reazione al fuoco); caratteristica che la seconda classificata assumeva non esistere affatto nel prodotto offerto dalla aggiudicataria.
La Sentenza è molto tranciante in quanto, dice il Consiglio di Stato, l’offerta della prima classificata prevedeva un elemento materico di per sé incombustibile (gres porcellanato), tanto da essere circostanza evidente o fatto notorio.
Ma in ogni caso, al netto di quanto sopra, la Sentenza si prodiga comunque nello specificare quali sarebbero i limiti del sindacato in tema di questioni prettamente tecniche.
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È vero che il controllo del Giudice è pieno, ma lo è altrettanto il fatto che egli non può agire in sostituzione della Amministrazione.
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Il Giudice è innanzitutto chiamato ad analizzare la correttezza del criterio tecnico individuato dalla lex specialis, l’attendibilità delle operazioni tecniche seguite dalla Amministrazione, e in generale l’iter logico seguito dalla S.A..
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Pertanto se il Giudice non ravvede ostacoli di ordine procedurale, quanto alla valutazione prettamente tecnica egli deve agire con estrema cautela, senza sovrapporre la propria idea a quella della Commissione tecnica.
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Difatti ogni valutazione tecnica potrebbe dirsi “opinabile”, ma se la regola tecnica venisse applicata dalla Amministrazione in maniera corretta, il Giudice si dovrebbe allora fermare, anche se il risultato cui dovesse giungere la Commissione non fosse quello che l’organo giudicante avrebbe privilegiato tra quelli possibili e permessi dalla scienza.
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In buona sostanza se la Commissione tecnica di fronte a possibili risultati propendesse per una direzione d’interpretazione (es. ritenendo soddisfatto un requisito tecnico offerto da un concorrente), il Giudice potrebbe intervenire efficacemente solo nei casi di manifesta irragionevolezza, incoerenza, inattendibilità o erroneità della scelta operata dalla Amministrazione, tanto nella individuazione del criterio tecnico quanto nel risultato interpretativo ultimo, ma non potrebbe decidere di privilegiare una interpretazione tecnica rispetto ad un’altra, anche ove astrattamente entrambe possibili secondo logiche scientifiche.
La legge infatti, a tutela dell'interesse pubblico, attribuisce l'apprezzamento del caso concreto all’Organo Amministrativo.