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I contratti di rete nell'ambito delle procedure di gara: uno strumento per accrescere competitivita e capacita produttiva?

04/08/2012

Legge 11 novembre 2011, n.180

La legge 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) ha previsto che le pubbliche amministrazioni debbano semplificare il più possibile l'accesso agli appalti per le imprese, favorendo le aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese e privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici (art. 13, comma 2, lett. b). Tra gli strumenti volti a favorire l'accesso a “molti”, -laddove i “singoli” non avrebbero possibilità (per grandezza, competitività e capacità economica) - è appunto il cd. “contratto di rete”, tipologia aggregativa già normata dal precedente DL 5/2009 (e successiva Legge conv. n. 33/2009); il dettato normativo ne prevede l'utilizzo ove “...più imprenditori perseguano lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare...”. Ciò che apparentemente può sembrare astratto si rivela, invece, estremamente concreto; costituiscono infatti elementi necessari affinché la collaborazione inter-imprenditoriale sia riconducibile alla fattispecie del contratto di rete:

  1. l'indicazione degli obiettivi strategici e di innovazione;
  2. la definizione di un “programma di rete”.

Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è soggetto ad un regime di pubblicità legale mediante iscrizione nella sezione del Registro delle imprese: è possibile inoltre istituire un fondo patrimoniale comune, così come nominare un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto (aspetti entrambi facoltativi ma altrettanto indispensabili al fine di accedere ad un particolare regime fiscale agevolato). Tutto quanto esposto finora farebbe certamente propendere per uno strumento, se utilizzato nella maniera opportuna, capace di offrire nuove possibilità (anche competitive) a ciascuna delle imprese unitesi “in rete”. E nell'ambito delle procedure di gara ad evidenza pubblica? Il Codice dei contratti non annovera i soggetti sottoscrittori dei contratti di rete tra quelli legittimati a partecipare alle procedure di gara (art.34); certamente, però, le imprese “in rete” potrebbero ricorrere allo strumento del “raggruppamento temporaneo di imprese” (art.37 Codice dei contratti). E' ancora discusso, invece, se il contratto di rete possa valere ex se come titolo autonomo e abilitativo alla partecipazione congiunta delle imprese alle gare di appalto pubbliche; la criticità risiede nel fatto che il contratto di rete non sarebbe formalmente volto alla creazione di un soggetto giuridico autonomo (e quindi distinto dai sottoscrittori), ma semplicemente un contratto indirizzato alla mera collaborazione imprenditoriale. E' pur vero che però non pare precluso alle imprese “in rete” obbligarsi alla partecipazione congiunta alle gare, ad esempio valorizzando il rapporto di mandato con l'organo di rappresentanza comune, ove costituito ovviamente. In conclusione è indubbio l'interesse di tale strumento quale possibile moltiplicatore di capacità e competitività delle singole imprese (anche nell'ambito di gare ad evidenza pubblica), una volta però risolte in senso positivo le menzionate criticità.