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I CCNL applicati dall’operatore economico? No, se volti a manipolare la contrattazione collettiva

28/03/2024
T.A.R. Brescia, Sez. II, Ordinanza n.ro 89 del 12/03/2024

È bene sottolineare che se il disciplinare di gara richiede l’applicazione da parte degli operatori economici di determinati CCNL ai fini della congruità dell’offerta, ciò non significa che differenti CCNL applicati dal concorrente comportino necessariamente una manipolazione della contrattazione collettiva.

Nel caso di specie, appalto per esecuzione di lavori, la lex specialis di gara prevedeva l'applicazione di determinati contratti collettivi: CCNL Edilizia Artigianato, CCNL Metalmeccanici, CCNL Settore Elettrico, CCNL Frigoristi.

La prima classificata, tuttavia, dichiarava in offerta l’applicazione di differenti contratti collettivi, rilasciando però specifica dichiarazione di equivalenza (art. 11 comma 4, Nuovo Codice).

Il RUP, atteso anche il consistente ribasso offerto dalla concorrente (15,96%), apriva procedimento sull’anomalia dell’offerta, richiedendo parere specialistico ad un consulente del lavoro il quale si avvedeva di un costo orario medio applicato inferiore rispetto ai CCNL previsti in lex specialis. Ne conseguiva l’esclusione della concorrente.

Impugnava la società esclusa avanti al TAR, dimostrando, contrariamente a quanto sostenuto dal RUP, la correttezza dei CCNL applicati in relazione al settore di riferimento.

In buona sostanza l’O.E. applicava contratti collettivi di sigle maggiormente rappresentative: CCNL Edilizia Industria (applicati a 2 lavoratori specializzati e 2 lavoratori qualificati) e CCNL Terziario Confcommercio (applicati a 5 impiantisti).

Il TAR ha dunque analizzato attentamente la questione, rilevando come non potesse la diatriba ridursi ad una mera logica di “costo medio”, dovendo invece raffrontarsi i singoli Contratti Collettivi.

Emergeva, quindi, come i CCNL indicati dalla Stazione Appaltante risultassero gli “estremi d’una forbice” (costi alti per il CCNL Frigoristi, costi bassi per il CCNL Settore Elettrico). All’interno di questa forbice si assestava il CCNL Terziario Confcommercio applicato dal concorrente (in una logica tutt’altro che manipolativa).

Quanto invece ai contratti collettivi riferibili al settore Edile, la S.A. imponeva il CCNL Edilizia Artigianato, il quale però, emergeva in causa, essere abbastanza similare per qualifiche e retribuzioni al CCNL applicato dalla concorrente.

Pertanto con il provvedimento in commento il TAR esprime alcuni importanti principi:

  1. in base all’art. 11 commi 3 e 4 del Dlgs. n. 36/2023, il ribasso inserito nell’offerta non può essere certamente ottenuto in danno dei lavoratori mediante l’applicazione di CCNL incoerenti rispetto alle lavorazioni oggetto d’appalto e se comportanti minori tutele.
  2. Tale norma, però, non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, poiché ciò lederebbe la concorrenza e il connesso principio di massima partecipazione.
  3. Non è nemmeno necessaria sempre la parità di retribuzione, in quanto tale condizione comporterebbe all’imposizione di un CCNL unico.
  4. Pertanto ove non si ravvedano manipolazioni della contrattazione collettiva ben possono i concorrenti mantenere il proprio CCNL.

Siamo certi che la giurisprudenza tornerà a più riprese sull’argomento, in quanto il Nuovo Codice pone delle valutazioni non banali in capo agli Operatori Economici che, in applicazione di erronei contratti collettivi, rischiano da un lato l’esclusione dalla gara ma dall’altro costi troppo elevati con inevitabile erosione del proprio margine.