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GIUSTIFICAZIONI ALL’ANOMALIA DELL’OFFERTA ED UTILE D’IMPRESA
Cons. Stato, III°, 11/4/2012, n. 2073
La sentenza in commento si caratterizza per una precisazione che, a parere di chi scrive, era sempre parsa abbastanza evidente ma che, tuttavia, la giurisprudenza non aveva mai evidenziato con altrettanta chiarezza. Nel caso infatti di offerte anomale, le giustificazioni sono da ritenersi sufficienti (o insufficienti) a seconda del tipo d'anomalia che si ha di fronte, nel senso che qualora si debba procedere alla verifica di un'offerta che abbia riportato un punteggio non inferiore ai quattro quinti del massimo assegnabile, tanto sotto l'aspetto tecnico che sotto quello economico (senza tuttavia alcun altro indizio d'anomalia), la verifica non occorre sia tanto approfondita, mentre se si rinviene un prezzo offerto inferiori ai minimi tariffari, in tal caso allora l'accertamento dovra risultare necessariamente piu' penetrante, in quanto l'anomalia appare "logicamente" meno giustificabile. Per quanto poi concerne l'utile d'impresa, sebbene (visti i tempi di crisi) la giurisprudenza giustifichi sempre piu il concorrente la cui offerta presenti un utile via via sempre piu' ridotto - pur d'aggiudicarsi l'appalto - cio nonostante il Consiglio di Stato conferma, nella presente sentenza, come l'utile non possa ridursi ad una "cifra simbolica", in quanto cio che deve prevalere in tali casi e l'interesse del committente pubblico a poter confidare in una offerta seria (e, quindi, necessariamente remunerativa per l'impresa), rispetto invece all'interesse del concorrente ad eseguire comunque (anche in perdita) l'appalto pur di mantenere il fatturato (e, magari, anche il livello occupazionale), cio in quanto le suesposte ragioni dell'imprenditore ben potrebbero venir meno nel corso del contratto, facendo di conseguenza risultare non piu' conveniente per lo stesso privato contraente eseguire l'appalto fino al termine della sua naturale scadenza.