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Garanzie definitive, cosa cambia con l’introduzione del nuovo Codice?
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha portato delle modifiche alla disciplina riguardante le garanzie definitive che l’operatore economico deve prestare alla stazione appaltante per la sottoscrizione del contratto.
La prima modifica si è avuta nella differenziazione, all’art. 53, tra contratti sottosoglia e soprasoglia comunitaria, mentre la seconda concerne la diminuzione delle riduzioni degli importi delle garanzie da prestare ai sensi dell’art. 106, comma 8.
Per gli appalti sottosoglia, la garanzia definitiva richiesta è pari al 5% dell’importo contrattuale (art. 53, comma 4), prima prevista invece pari a 10% (art. 103 D.Lgs.n. 50/2016), mentre riguardo ai contratti soprasoglia l’art. 117 non porta alcuna modifica, lasciando l’importo della garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale.
Non muta neppure la modalità di calcolo della garanzia definitiva in caso d’aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, per cui l’importo è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, concetto che si ripete per i ribassi superiori al 20% (in cui è previsto l’aumento è di 2 punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%), per quelli superiori al 30% etc. etc..
Le maggiori novità del D.Lgs.n. 36/2023 sono però rappresentate dalle percentuali di riduzione applicabili alle garanzie; il legislatore infatti, se da un lato (art. 106, comma 8, che modifica il comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16), ha aggiunto una nuova clausola di riduzione, in tutti gli altri casi ha diminuito le percentuali di riduzione della garanzia.
Qui di seguito un breve riepilogo della nuova normativa raffrontata con la previgente:
- per le Certificazioni UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO 9000 la riduzione passa dal 50% (Codice 2016) al 30% (Codice 2023);
- per le Micro, Piccole e Medie imprese nonchè per le ATI ed i Consorzi costituiti da MPMI, la riduzione rimane invariata al 50% (non cumulabile con la precedente riduzione);
- viene aggiunta una nuova riduzione del 10%, cumulabile con le precedenti, per l’Operatore economico che, invece di utilizzare una garanzia emessa e firmata digitalmente verificabile esclusivamente presso l’emittente, ne utilizzi una gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, così come previsto dall’art. 106, comma 3, del nuovo Codice;
- per tutti i Certificati previsti dall’allegato II.13, invece, la riduzione è del 20%, cumulabile con le prime due, mentre in precedenza le riduzioni per il possesso dei certificati erano così disciplinati:
Tali riduzioni tuttavia non operano per i contratti sottosoglia; sul tema è recentemente intervenuto il Ministero dei Trasporti, con il parere 2129/2023, in cui ha chiarito come il Legislatore, per i contratti sottosoglia, non abbia inteso concedere la possibilità di riduzione del deposito cauzionale.
Nel complesso la disciplina del nuovo Codice appalti, anche se ha introdotto una più favorevole differenziazione per i contratti sottosoglia, potrebbe, paradossalmente portare, nel complesso, ad un aumento del valore della garanzia da prestare a causa della mancata applicazione delle riduzioni per quest’ultimi contratti.
Ad ogni buon conto il consiglio che ci si sente di dare è quello di utilizzare le piattaforme di Registi previste dall’art. 106, comma 3, D.Lgs.n. 36/2023, in modo da usufruire in ogni modo della riduzione del 10%, recentemente introdotta.