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Il futuro delle collaborazioni coordinate e continuative dopo la Sentenza di Cassazione Lavoro sui riders

30/01/2020

Cass. Lav, 24/01/2020, n. 1663

La Corte di Cassazione mette la parola fine sulla nota vicenda dei riders: agli stessi vanno applicati gli istituti del lavoro subordinato.

Due considerazioni: la prima è che, in realtà la Corte d’Appello di Torino, viene parzialmente smentita. Non viene cioè creato, come erroneamente ritenuto dalla Corte piemontese, un terzo tipo di contratto di lavoro (quello cioè di collaborazione, con alcuni istituti tipici del dipendente), ma semplicemente trovano piena applicazione tutte le tutele del lavoratore dipendente nei casi in cui il collaboratore è etero-organizzato dal committente, e quindi quel collaboratore cessa di essere tale e viene trasformato in lavoratore subordinato.

Mentre in precedenza nelle collaborazioni coordinate e continuative, ed in generale per la verifica ed accertamento della subordinazione di un collaboratore occorreva dare prova analitica della etero-direzione, intesa quale soggezione al potere gerarchico del committente, oggi non è più (solo) così. Il collaboratore infatti può dimostrare di essere un lavoratore subordinato da imputarsi in capo al committente anche provando semplicemente che la sua organizzazione del lavoro era predeterminata e gestita dal committente stesso, non rilevando a tal fine la sua possibilità di autodeterminarsi (che nel caso dei riders significata accettare o meno la corsa). A prevederlo è l’art. 2, D.Lgs. 81/2015.

Se per i riders la questione sembra oggi superata, anche in ragione dell’emanazione legge n. 128 del 2019, laddove è proprio l’attuale disciplina normativa a prevedere la subordinazione tutte le volte in cui l’organizzazione avviene per il tramite di piattaforme digitali; ciononostante la sentenza appare dirompente, perché ad essere rivoluzionato è, allo stato, le modalità con cui un soggetto può trovarsi dipendente di una società, pur a fronte di un preteso rapporto di collaborazione tra le stesse costituito. È sufficiente infatti la “semplice” eterorganizzazione. Il committente cioè che organizza il lavoro (senza dare dei veri e propri ordini) del proprio collaboratore.

Torna quindi “prepotentemente” l’esigenza di avere contratti di collaborazione sempre meglio strutturati, con una attenzione particolare a quella che sarà l’organizzazione del lavoro tra le parti, che devono essere evidentemente predeterminate tra le parti, ma soprattutto rispettate attentamente in fase di esecuzione del rapporto.