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FORO DEL CONSUMATORE IN SANITA: Il paziente della struttura ospedaliera non e un consumatore
- CASS. CIV., SEZ. III, 2 APRILE 2009, N. 8093
Mentre la causa tra paziente e medico/odontoiatra libero professionista puo essere incardinata nel luogo di residenza del paziente (essendo qualificato lo stesso come "consumatore"), al contrario la regola non trova applicazione nel caso di vertenza contro il SSN.
Cio perche manca un elemento fondamentale: un vero e proprio contratto.
Il caso e questo.
Un paziente, residente a Benevento, agisce in giudizio davanti al Tribunale della propria citta chiedendo che sia accertata la responsabilita del personale medico dell'Azienda ospedaliera di Perugia presso la quale si era sottoposto per un intervento chirurgico dimostratosi poi mal eseguito.
L'ASL eccepisce l'incompetenza territoriale, indicando come giudice competente sulla controversia, il Tribunale di Perugia.
Il paziente propone istanza di regolamento di competenza in Cassazione.
Quest'ultima, respingendo l'istanza, ha affermato che in questo caso non puo trovare applicazione il Codice del Consumo (ex art. 33 lett u) prima articolo 1469 bis, terzo comma, n. 19 del codice civile) in considerazione del fatto che manca un vero e proprio CONTRATTO tra professionista (ASL) e consumatore.
Infatti il cittadino che chiede una prestazione in esenzione o con ticket al Servizio Sanitario Nazionale - continua la Corte - esercita in sostanza un diritto soggettivo pubblico riconosciutogli direttamente dalla legge e che la legge stessa prevede debba essere soddisfatto a richiesta dall'organizzazione del SSN o direttamente attraverso le strutture convenzione, imponendo essa stessa la relativa prestazione.
Il rapporto che si instaura con la struttura sanitaria pubblica o convenzionata rappresenta quindi l'attuazione di questo obbligo di prestazione e non suppone la stipula, nemmeno tacita, di un contratto.
D'altra parte, sempre secondo la Cassazione, la libera scelta dell'utente di fruire del servizio sanitario al di fuori del luogo della propria residenza comporta a suo carico la conseguente responsabilita che da tale scelta deriva, compreso il fatto che la vicenda del contenzioso che dovesse in ipotesi nascere dall'erogazione del servizio non sia soggetta al foro del consumatore.