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Farmaci e gare centralizzate: autonomia sotto esame

10/04/2025

TAR Milano, Sez. II, 07/03/2025, nr. 801

Il TAR Lombardina segna in maniera chiara e precisa i confini tra le cd. gare centralizzate e quelle autonome, in relazione agli approvvigionamenti da parte delle strutture sanitarie. I giudici adottano in questo caso un orientamento molto rigido, secondo cui l’obbligo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo delle procedure di aggiudicazione centralizzate sussisterebbe anche quando il singolo ente dimostri di essere in grado di ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle emergenti dai contratti stipulati dai soggetti aggregatori.

Non assume rilievo, si legge in Sentenza, la circostanza che una struttura sanitaria possa quindi autonomamente ottenere forniture a condizioni più favorevoli, poiché ciò rischierebbe di compromettere la tenuta e la credibilità del sistema centralizzato

La vicenda specifica nasce dal ricorso di un operatore economico il quale aveva già sottoscritto un accordo quadro con la centrale regionale, e dunque contestava la decisione di una struttura sanitaria di bandire una procedura autonoma per l’acquisto del medesimo farmaco. Il TAR ha accolto il ricorso, ribadendo che, in linea generale, l’autonomia dell’ente sanitario può essere esercitata solo nei limiti fissati dalla normativa vigente, e previa adeguata motivazione tecnica.

I Giudici spiegano, facendo un interessante excursus normativo, che nel nostro ordinamento il principio della centralizzazione degli acquisti persegue finalità di razionalizzazione della spesa pubblica. Tuttavia, tengono a precisare, non sempre la centralizzazione è un obbligo giuridico assoluto, specie quando è in gioco la scelta di prodotti ad alto impatto terapeutico, la cui efficacia può variare in funzione delle condizioni specifiche del paziente.

In altre parole, se da un lato la normativa prevede che le amministrazioni si avvalgano delle centrali di committenza per talune categorie merceologiche, dall’altro non esclude deroghe in presenza di esigenze cliniche non soddisfatte dalla fornitura centralizzata.

In conclusione, fatte salve le ipotesi in cui la struttura sanitaria dimostri specifiche esigenze, non equivalenti, e tramite adeguata motivazione, il caso in esame mostra come, in pratica, la centralizzazione tenda a diventare una scelta “obbligata”, anche laddove la normativa lasci uno spazio di autonomia decisionale.

Ma l’autonomia decisionale presuppone un’amministrazione consapevole, una struttura in grado di motivare adeguatamente le proprie scelte e, in ultima istanza, una giurisprudenza che riconosca tale margine di autonomia funzionale.

Dunque in questo quadro, ogni struttura sanitaria dovrà valutare attentamente: i fabbisogni clinici interni prima di aderire incondizionatamente a una gara centralizzata; si dovrà dotare di dossier tecnico-scientifici che motivino, se del caso, la scelta di un prodotto non incluso nella fornitura; conoscere i margini normativi che consentono, in presenza di ragioni cliniche, di agire in autonomia.

La giurisprudenza amministrativa sarà allora chiamata a chiarire se – e fino a che punto – le centrali di committenza possano prevalere sulle valutazioni terapeutiche delle strutture cliniche specialistiche, o se, al contrario, la tutela della salute del paziente debba conservare una prevalenza sostanziale, anche in fase di approvvigionamento.