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ETICHETTATURA – PROFILI PENALI
Cass. Sez. III n. 2019 del 15 gennaio 2008 (Cc 8 nov.2007)
La sentenza e molto interessante che ha previsto lapplicabilita dellart. 515 codice penale (frode in commercio) nellipotesi di erronea etichettatura di un prodotto.
Il caso e relativo ad un alimento, ma i principi giuridici possono trovare applicazione anche negli altri settori merceologici.
Il caso e il seguente.
A seguito di un controllo dei NAS veniva rinvenuti ingenti quantitativi del prodotto alimentare denominato "coktail reale, miscela di preziosi doni dell'alveare: Miele - Pappa Reale - Propolicontenuto in confezioni recanti, fra l'altro, la dicitura:"prodotto e confezionato da Apicoltura Brezzo srl, Monteu Roero (CN) Fr Tre Rii 87".
Ad una indagine piu approfondita emergeva che detta dicitura _non era corrispondente alla effettiva provenienza del citato prodotto. _
Piu esattamente era diversa
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lorigine (la miscela alimentare, in realta, era stata acquistata dalla Rigoni di Asiago Spa, con sede in Asiago via Oberdan 28)
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la composizione (le percentuali di prodotti erano diverse)
Il Tribunale di Cuneo emetteva dunque unordinanza di sequestro, allo scopo di effettuare gli accertamenti tecnici necessari al fine di individuare l'esatta natura, composizione e provenienza del prodotto in esame.
Tale ordinanza di sequestro veniva impugnata dallazienda in Cassazione, sostenendo che lerrata etichettatura rileva solo ai fini dellapplicazione della sanzione amministrativa (in quel caso il D.Lgs 109/92 - ora Dlgs 181/2003 di attuazione della dir. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita').
In Cassazione i Giudici rigettavano limpugnazione sostenendo che:
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va disatteso l'assunto difensivo secondo cui va applicata solo la disciplina di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 2, comma 1, relativo all'attuazione delle Direttive 89/395 CEE e 189/396 CEE (concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita dei prodotti alimentari); con conseguente irrogazione della sola sanzione amministrativa
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al contrario va ribadito ed affermato che le due norme hanno obiettivi diversi:
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la disciplina di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, e successive modifiche tende ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore;
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la norma di cui all'art. 515 c.p., a sua volta, tende a tutelare l'interesse dello Stato al leale esercizio del commercio (vedi in materia: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 16062 del 20/04/01, rv 219694);
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quindi non sono tra loro collegate dal principio di specialita e conseguentemente possono trovare entrambe applicazione.
In altre parole:lerrata etichettatura dei prodotti puo comportare non solo lapplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ma anche (ove si accerti ne ricorrano gli estremi) la sanzione penale di cui allart. 515 c.p.