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ENTI PUBBLICI E DANNO ERARIALE: quando il Sindaco ed il dirigente del Comune sono responsabili?
Corte dei conti Regione Toscana 23/05/2014 n.96
La tematica assai interessante attiene al diritto processuale contabile nonché alla reale e concreta possibilità che un soggetto pubblico possa essere condannato nel caso di procurato danno all'erario. Occorre premettere che nell'ordinamento giuridico italiano è definibile danno erariale il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.
Nel caso che ci occupa l'ente Comunale risultava avere locato aree di un palazzetto dello sport quale spazio espositivo.
La gestione di tali spazi è risultata fortemente antieconomica poiché i costi sostenuti dall'Ente comunale per l'allestimento degli spazi espositivi non venivano coperti nemmeno dai canoni di affitto concordati con gli espositori. Se il Comune avesse lasciato il Palazzetto dello sport alla sua naturale destinazione – per assurdo – non avrebbe l'Ente subito alcuna perdita economica. In buona sostanza la messa a disposizione di tali aree non ha comportato per l'amministrazione alcuna utilità, risultando frutto di una mera gestione poco accorta.
Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti, dunque, conveniva in giudizio il Sindaco del Comune – per avere egli omesso evidentemente ogni qualsivoglia controllo, anche superficiale, sulla gestione di tali spazi – nonché la dirigente comunale la quale aveva redatto materialmente la relazione per la giunta comunale e rivestito il ruolo di responsabile del procedimento (gestendo le trattative, sottoscrivendo i contratti con i concessionari ed orientato le scelte delle tariffe da applicare). La chiamata in causa ha comportato una condanna nei confronti dei soggetti indagati per la complessiva somma di € 68.861,72 oltre interessi e rivalutazione.
Si delinea in conclusione una fattispecie tipica ovvero quella dell’illecito contabile quale pregiudizio di risorse oggettivamente pubbliche sempre più spesso portato all'attenzione delle competenti procure contabili. E' noto infatti come le procure della Corte dei Conti non possano aprire alcun procedimento se non in presenza di fatti o comportamenti che configurino un illecito amministrativo contabile (e quindi per il tramite di una precisa denuncia).