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Documento unico di regolarita contributiva: una matassa da dipanare
Affrontiamo per sommi capi un argomento che spesse volte risulta fonte di molteplici problemi interpretativi, anche e sopratutto in ragione della sua continua “evoluzione” normativa. In generale il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un documento necessario nell'ambito degli appalti sia pubblici che privati; nel primo caso è indubbiamente un requisito necessario tanto in fase di partecipazione alle gare, che per la loro aggiudicazione, nonché risulta obbligatorio per addivenire alla stipula contrattuale, per l'accertamento degli stati di avanzamento-lavori oltre che, infine, per le liquidazioni finali. Nell'ambito privato, invece, si rinviene la sua obbligatorietà sia nell'ambito di lavori edili privati soggetti al rilascio di concessione edilizia, sia nel caso di verifica in ordine all'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, così come previsto dal D.Lgs 81/2008 (in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili). Attesa dunque l'importanza di tale documento, volto a contrastare l'evasione previdenziale, si riportano alcune regole generali: 1. il DURC viene rilasciato dagli istituti previdenziali entro 30 giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico; in difetto “scatta” il silenzio assenso; 2. la normativa da prendere in considerazione poi è quella rinvenibile nella Legge n. 183 del 12/11/2011, che prevede il divieto alle P.A. di richiedere alle aziende certificati e/o informazioni già in suo possesso: 3. è chiarito altresì oggi come, in seguito all'aggiudicazione di un appalto pubblico, il DURC non possa essere sostituito da alcuna autocertificazione e/o dalla presentazione degli F24 utilizzati per il versamento (Consiglio di Stato, n. 4035 del 25/8/2008); 4. si segnala inoltre, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'estensione della durata del documento che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) passare dagli attuali 3 mesi ai 180 giorni, con possibilità di acquisizione per via informatica; vedasi a tal proposito le ultime novità contenute nel cd. “decreto Fare” di recente pubblicazione; 5. in ultimo, per le imprese con DURC irregolare in conseguenza (anche) del ritardo nei pagamenti da parte delle PP.AA., viene oggi data la possibilità di fare riferimento allo status del DURC prima dell'intervenuta irregolarità. In relazione all'ultimo punto, in particolare, si segnala come il testo definitivo del decreto sui debiti P.A. sia stato emendato prevedendo oggi, al comma 11-ter dell’art. 6 (vedasi G.U.R.I. n.132 del 7/6/ 2013) la possibilità di andare a ritroso nel tempo per rinvenire la regolarità mancante in ragione degli inadempimenti della P.A. stessa. E' infatti innegabile come la situazione divenga in molti casi paradossale allorquando le imprese (oggi in difficoltà più che mai) difettino nella regolarità contributiva proprio - e sopratutto - in ragione dei cronici ritardi nei pagamenti da parte delle Stazioni appaltanti pubbliche. La norma, dunque, sembra andare in una direzione “di buon senso” oltre che “di legge”, muovendosi perfettamente in linea con la logica espressa dalla L.n. 94/2012 di conversione del cd. “1° Spending review” che prevede, all'art. 13-bis comma 5° “...Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma...”. Attendiamo fiduciosi la prossima evoluzione normativa.