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Dispositivi medici e concorrenza: si possono escludere le parafarmacie dalla distribuzione?

15/11/2018

Con parere AS 1536 emesso in data 22 ottobre 2018 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiarisce alcuni profili relativi alla distribuzione dei dispositivi medici attraverso le parafarmacie.

Più esattamente, tramite esposto presentato da una parafarmacia in provincia di Sassari e dalla Federazione Nazionale Parafarmacia Italiane, veniva evidenziato che le regioni adottano prassi differenti in merito al rilascio alle parafarmacie dell’autorizzazione alla vendita al pubblico di dispositivi medici (nonché prodotti per diabetici e alimenti per fini medici specifici) quando tali prodotti sono a carico del SSN: alcune regioni infatti consentono tale distribuzione attraverso le parafarmacie, mentre altre regioni negano tale possibilità.

Sul punto il Garante precisa che:

  • la vendita dei dispositivi medici è disciplinata in via generale dal D.lgs. 46/97 il cui articolo 20 si limita a stabilire che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari”
  • l’art. 8 del D.Lgs 502/’92 ha previsto che “Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale
  • l’ACCN richiamato all’art. 8 del D.Lgs 502/’92 è stato adottato con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 il quale, per quanto qui rileva, prevede che “le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale […] utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie”.

Dato atto della sopracitata disciplina, l’AGCM evidenzia che le Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la distribuzione dei DM a carico del SSN attuano una discriminazione tra i diversi canali di vendita che viola la concorrenza e riduce l’offerta al pubblico.

Tale discriminazione infatti non trova alcun fondamento nella disciplina vigente in quanto nessuna norma disciplina tassativamente i canali di vendita dei DM tramite farmacie né il D.Lgs 502/’92 impone la stipula di accordi “in via esclusiva” con le farmacie.

L’AGCM rileva inoltre che l’esclusione delle parafarmacie non può trovare giustificazione nemmeno nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, visto che per legge anche nelle parafarmacie deve essere presente almeno un farmacista, figura in possesso delle competenze necessarie a garantire la tutela del consumatore all’atto della dispensazione dei dispositivi medici e degli alimenti.

L’Autorità conclude quindi invitando le amministrazioni che escludono le parafarmacie dalla distribuzione dei beni in oggetto ad adottare provvedimenti che consentano alle stesse la vendita di tali beni in convenzione con il S.S.R.