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DIRITTO DEL LAVORO: le differenze tra subordinazione e associazione in partecipazione
Cass. Sez. lavoro n.2371 del 9/2/2015
Interessante pronuncia sulle differenze esistenti tra il rapporto di lavoro subordinato e l'associazione in partecipazione. Quest'ultimo, in particolare, è il tipo contrattuale volto a collocare la prestazione lavorativa al confine tra il socio e il dipendente, laddove l'associato stesso si identifica – principalmente – in quel soggetto che (seppur attenuato) ha un rischio di impresa concreto rappresentato dal percepire lo stesso la propria remunerazione, nella sola ipotesi in cui l'azienda consegua degli utili, oltre al diritto al rendiconto sulle decisioni aziendali.
Per capire se ci si trova di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato o ad un genuino vincolo di associazione (l'associato in partecipazione nel caso di specie aveva impugnato il licenziamento deducendo il rapporto di lavoro dipendente in capo all'azienda), la Suprema Corte ha ripercorso le indagini tipiche della deduzione relativa alla verifica del concreto atteggiarsi del rapporto, riconoscendo che non poteva essereapprezzato nel caso di specie alcun vincolo di assoggettamento al potere
gerarchico e disciplinare da parte dell'azienda nei confronti dell'associato stesso, tipici del rapporto di lavoro subordinato.
I Supremi giudici poi rigettavano il ricorso sotto altro e diverso profilo, atteso che respingevano l'asserito automatismo esistente nella L.92/2012, secondo la quale era la stessa legge a prevedere, in ipotesi di mancato conseguimento del minimo retributivo contrattuale del lavoratore dipendente da parte dell'associato, la conversione del rapporto associativo, in quello del lavoro dipendente.
Andava dapprima chiarito infatti che occorreva fornire prova dell'intento elusivo del datore di lavoro di adottare una forma contrattuale in frode alla legge, e anche in ipotesi di accertamento positivo il vincolo subordinato non veniva affatto costituito, potendo semmai esigere l'associato il trattamento retributivo equivalente del dipendente, ma non certo la trasformazione del vincolo negoziale in un contratto di lavoro subordinato.
Rimane quindi un atteggiamento piuttosto garantista da parte della Suprema Corte, circa il tipo contrattuale formalmente scelto dalle parti, quanto ad assere adottato è lo schema dell'associazione in partecipazione di lavoro.