Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
DIRITTO D’ACCESSO AI DOCUMENTI (OFFERTE TECNICHE) NELL'AMBITO DI UNA GARA D'APPALTO
T.a.r. Brescia, ord. II°, 15/3/2012
L'art. 13 del Codice dei Contratti Pubblici fa espresso richiamo, in materia di procedure d'affidamento ad evidenza pubblica, alle norme contenute nel titolo V della L. 241/90, che disciplina genericamente all'accesso agli atti amministrativi, diritto che costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, volto ad assicurarne la partecipazione oltreche la sua imparzialita e trasparenza. Il "diritto" d'accesso si puo dunque definire come quello di poter prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, da parte di soggetti i quali devono pero dimostrare di possedere, nei confronti dell'atto in oggetto, un interesse concreto, attuale e collegato con una posizione giuridicamente tutelata dall'ordinamento. Nella materia dei contratti pubblici, pero, occorre distinguere fra le procedure di selezione del contraente, che hanno natura pubblicistica e vengono rette da atti aventi carattere amministrativo, con la fase di vera e propria stipula del contratto, che viene regolato in base al diritto privato e seguira quindi la giurisdizione del giudice ordinario. Facendo preciso riferimento alle offerte di gara, la giurisprudenza ha ammesso in linea di principio il diritto d'accesso a favore dei concorrenti nel caso in cui debbano tutelare un loro specifico interesse, con alcune deroghe, tuttavia, che fanno espresso riferimento al diritto alla riservatezza. Il riferimento dell'art. 13 comma 5 riguarda infatti le informazioni che vengono fornite dagli offerenti e che possono costituire, in base a motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali; e dunque onere dell'offerente - che intenda mantenere la riservatezza su tali informazioni - dichiararne (nonche motivarne) il vincolo di privacy. In tale quadro si inserisce la pronuncia del TAR Lombardia, sezione di Brescia, che con una recente ordinanza (n. 131 del 15/3/2012) ribadisce il proprio "favor" per il diritto d'accesso; nella citata ordinanza infatti viene riaffermato il principio secondo cui, anche qualora si tratti di documentazione attinente all'offerta tecnica dell'impresa "acceduta" (da cui quindi potrebbero ricavarsi dati afferenti alle modalita di progettazione e realizzazione dell'opera e, pertanto, potenzialmente coperti dal vincolo della riservatezza) quest'ultimo comunque "cade" trovandosi nell'ambito di una gara "pubblica"; secondo i giudici amministrativi, infatti, "una volta conclusasi la procedura concorsuale, i documenti prodotti dalle ditte partecipanti assumono rilevanza esterna, in quanto la documentazione prodotta ai fini della partecipazione ad una gara [.] esce dalla sfera esclusiva delle imprese per formare oggetto di valutazione comparativa. E' la partecipazione stessa alla procedura comparativa, che ne depotenzia implicitamente il diritto alla riservatezza". Il principio che dunque si ricava da questa importante pronuncia e quello dell'accessibilita in corso di causa della documentazione di gara fornita dalle imprese, che, in virtu della partecipazione stessa ad una procedura ad evidenza pubblica, perde il suo carattere "privato" per formare oggetto di "pubblico dominio".