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Danno da perdita da chances

08/10/2012

Corte dei Conti, sez.giuris. Liguria, 31/07/2012 n. 187

Grande interesse ha suscitato la sentenza del giudice contabile (sezione regione Liguria) in materia di responsabilità amministrativa, che ha riscontrato “il danno da perdita di chances” o da assenza di concorrenzialità quale conseguenza del mancato svolgimento di una gara pubblica per l'affidamento di lavori di ristrutturazione su un immobile acquistato dall'Università degli Studi di Genova. E' utile precisare il concetto di responsabilità amministrativa, che si definisce come quel tipo di responsabilità di natura patrimoniale attribuibile agli amministratori e/o ai dipendenti pubblici che arrechino un danno economico alla pubblica amministrazione (sotto forma di perdita patrimoniale o di mancato guadagno) durante l'esercizio delle loro funzioni o pubblici uffici; l'elemento che differenzia la responsabilità amministrativa dalla comune responsabilità civile dei pubblici dipendenti attiene al soggetto che subisce il danno, che nel primo caso è la stessa P.A. mentre, nel secondo, è un soggetto terzo estraneo all'amministrazione medesima. Perchè dunque un dipendente pubblico possa essere chiamato a rispondere di responsabilità amministrativa occorre che lo stesso abbia assunto una condotta dolosa (o gravemente colposa) collegata o inerente al rapporto esistente con la medesima amministrazione, causando un danno che si pone come conseguenza diretta e immediata di tale condotta. Il caso di specie riguardava l'acquisto, da parte dell'Università di Genova, di un immobile destinato ad ospitare la facoltà di scienze della formazione dello stesso ateneo; il contratto d'acquisto con la società X prevedeva però che il prezzo di vendita dell'immobile comprendesse anche dei lavori di manutenzione straordinaria ed adattamento del medesimo immobile e come il corrispettivo venisse in parte corrisposto cedendo in permuta una palazzina di proprietà della stessa Università, peraltro ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato (successivamente individuato dall'Agenzia per il territorio); i lavori di ristrutturazione poi eseguiti veniva tuttavia “conteggiati” a costi maggiori di quelli effettivi di mercato e tali da rendere necessario un nuovo contratto che modificava il precedente. Per questi motivi la Procura Regionale presso la Corte dei Conti ha condannato il Dirigente del Dipartimento Gestione risorse Patrimoniali ed il Rettore dell'Università di Genova (in solido fra loro), in quanto l'Università di Genova ha subìto un danno patrimoniale (pari ad € 655.328,89) in termini di maggiore esborso - per i lavori di ristrutturazione (peraltro “gonfiati”) - nonchè di minore guadagno (per la permuta dell'immobile ad un valore inferiore a quello di mercato) e, specificatamente per il primo motivo, per non aver indetto una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione, avendoli al contrario affidati direttamente al venditore dell'immobile mediante trattativa privata. La “colpa grave” dei due dirigenti pubblici trova in primis la sua causa nella violazione della legge 109/1994 in materia di lavori pubblici, che devono “essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o concessione di lavori” e non affidati tramite l'utilizzo di forme di contratti atipici come quello “di compravendita con lavori di adeguamento”; ulteriore violazione di legge poi sta nel fatto che, nel caso in questione, veniva scelta come società esecutrice un'impresa non in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per la realizzazione di detti lavori. Quanto poi alla prova del danno, ciò che desta maggior interesse risiede nel fatto che la Corte ha considerato il danno da perdita di chances come “in re ipsa”, rappresentato dal mancato risparmio di spesa che l'amministrazione avrebbe potuto ottenere mediante il confronto in gara tra più offerte: “Perchè sussista il danno da perdita di chances è sufficiente dunque che venga rilevato il mancato esperimento di qualsiasi procedimento di gara”. Un elemento a sostegno della prova del danno è poi rappresentato dall'utile conseguito dalle imprese subappaltatrici per la realizzazione dei lavori, vista l'assenza dei requisiti di cui sopra in possesso dell'impresa venditrice. La sentenza giunge dunque a conclusioni importanti che spingono con forza verso una maggiore responsabilizzazione dei funzionari nella gestione di fondi pubblici e nelle scelte di carattere imprenditoriale che sono chiamati a compiere durante il loro mandato; l'esperimento di una gara pubblica per la scelta del contraente viene infatti visto come condizione necessaria in caso di affidamento di lavori pubblici, e la sua mancata celebrazione può costituire - già di per sé - un danno potenziale per la P.A., con conseguente profilo di responsabilità amministrativa per il funzionario.