Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

D.Lgs. 231/2001: la costituzione di parte lesa nel procedimento penale si fa in un giudizio separato

01/10/2012

Corte di giustizia CE, 12/7/2012

Il giudice italiano ha rivolto alla Corte di giustizia la domanda pregiudiziale se la normativa italiana in tema di responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche(di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni), nel non prevedere espressamente la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, è da ritenersi conforme alla normativa comunitaria in materia delle vittime dei reati nel processo penale ed, in particolare, alla decisione quadro 2001/220/GAI del consiglio del 15/3/2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale. Secondo la Corte un illecito “amministrativo” da reato come quello all'origine delle imputazioni ex D.Lgs. 231/2001 è un reato distinto, che non presenta alcun nesso causale diretto con i pregiudizi che possono essere causati dal reato commesso da una persona fisica e di cui è possibile chiedere il risarcimento all'interno del processo penale. Da ciò deriva che “le persone offese in conseguenza di un illecito amministrativo da reato commesso da una persona giuridica, come quella imputata in base al regime instaurato dal decreto legislativo n. 231/2001, non possono essere considerate, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, della decisione quadro, come le vittime di un reato che hanno il diritto di ottenere che si decida, nell'ambito del processo penale, sul risarcimento da parte di tale persona giuridica” e come pertanto il risarcimento del danno subito dalle vittime del reato andrà richiesto in un giudizio separato.