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Segreti commerciali: cosa sono e quali le tutele possibili
D.Lgs. 11/5/2018, n. 63, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943
D.Lgs. 10/02/2015, n. 30, Codice Proprietà Industriale (Art. 98 e 99)
Cosa sono le informazioni commerciali (trade secrets)?
L’art. 2 della Direttiva 2016/943 e l’art. 98 CPI le definiscono come quelle informazioni che
- sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o in una precisa conformazione di elementi, generalmente note o facilmente accessibili a coloro che generalmente si occupano del tipo di informazione in questione
- hanno valore commerciale in quanto segrete
- sono sottoposte a misure tecniche ed organizzative atte a mantenerle segrete dal soggetto che ne è titolare.
Si tratta in buona sostanza delle informazioni riservate che costituiscono il know how aziendale e la cui tutela può avere una notevole importanza economica per l’impresa.
Da un punto di vista legislativo la normativa italiana, ora ulteriormente rafforzata a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, mette in campo varie forme di tutela; il mantenimento all’interno del Codice della Proprietà intellettuale e la qualificazione delle violazioni dei trade secrets come violazioni della proprietà intellettuale comportano la possibilità di ricorrere alla disciplina procedurale prevista per la tutela di quest’ultima, che prevede specifici mezzi probatori e il calcolo dei danni risarcibili secondo i criteri stabiliti dall’art. 125 CPI. La violazione dei segreti commerciali può inoltre configurarsi come reato (art. 623 c.p.).
Ma la tutela più efficace non può che partire dall’organizzazione che detiene i segreti commerciali.
Spesso quello che manca è la piena consapevolezza da parte delle imprese del valore del proprio know how e dell’importanza di adottare misure idonee a tutelarlo.
Sarà allora fondamentale da parte dell’impresa identificare con precisione quali informazioni sono da ritenersi segreti commerciali ed industriali e stipulare con i propri dipendenti e collaboratori, ma anche con i propri fornitori e partners commerciali, accordi di riservatezza che esplicitino con chiarezza quali informazioni sono da ritenersi segrete e come tali protette; da evitare quindi i generici impegni di non disclosure, disciplinando invece sin dall’inizio del rapporto precisi e circostanziati doveri diretti in primo luogo ad evitare rivelazioni indesiderate e, qualora queste si verifichino comunque, a fornire all’impresa la prova della rivelazione o dell’uso abusivo dell’informazione.
Oltre ai descritti accorgimenti di tipo contrattuale l’impresa dovrà adottare misure tecniche (informatiche) ma anche organizzative idonee a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali; tali misure potranno avere diversi gradi di sofisticazione tecnologica ma sicuramente dovranno essere organizzativamente strutturate e documentate, con lo scopo ancora una volta di evitare la divulgazione o la sottrazione delle informazioni riservate ma anche di permettere all’impresa di documentare quali azioni sono state messe in campo per mantenere la segretezza e rendere evidente a coloro che con esse vengono in contatto la loro natura segreta, dando la prova al giudice della violazione avvenuta.
In un eventuale giudizio l’imprenditore dovrà di fatto dare la prova, documenti alla mano, di avere in primis identificato i trade secrets e poi di avere adottato tutte le misure tecniche ma anche organizzative e contrattuali idonee a tutelarli.
Fondamentale dunque l’adozione di precise policy aziendali di tutela del proprio know how.