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Contratto di assicurazione e clausole vessatorie: possono dirsi tali quelle che circoscrivono nel tempo la garanzia prestata?

25/07/2012

Sentenza Cassazione n. 10619/2012

Con la recentissima sentenza n. 10619/2012 la III Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di vessatorietà delle clausole contenute nei contratti di assicurazione, con particolare riferimento a quelle che circoscrivono nel tempo la garanzia prestata.
Nel caso di specie gli acquirenti di un immobile avevano convenuto in giudizio il notaio incaricato della stipula dell’atto di compravendita poiché questi non aveva menzionato nel rogito l’esistenza di un’ipoteca sull’immobile, vantata invece a buon diritto da un locale Istituto di credito. Gli attori avevano quindi richiesto il risarcimento del danno, corrispondente alla somma occorrente per la cancellazione dell’ipoteca.
Il notaio aveva chiamato in causa il visurista incaricato degli accertamenti sull’esistenza di ipoteche, chiedendone la condanna per le somme che dovessero eventualmente essere liquidate in sentenza a titolo di risarcimento. Il visurista aveva poi a propria volta chiamato in causa la propria assicurazione, la quale però aveva eccepito la non operatività del contratto di assicurazione, essendo ormai trascorso il termine di 4 anni in esso previsto per la copertura assicurativa dei danni derivanti da errate visure. All’esito del giudizio di primo grado il notaio era stato condannato al risarcimento del danno subito dagli attori mentre il visurista era stato condannato a rifondere la medesima somma al notaio. Il visurista soccombente proponeva a questo punto appello sostenendo, fra gli altri motivi di doglianza, che la summenzionata clausola prevista in polizza era da considerarsi vessatoria, in quanto non specificamente approvata. Il giudice di secondo grado rigettava l’impugnazione ed il visurista proponeva a questo punto ricorso per cassazione eccependo in particolare come la sopracitata clausola contrattuale, ritenuta vessatoria, prevedesse un termine di garanzia di 4 anni – e dunque inferiore a quello legale – e fosse stata semplicemente sottoscritta e non espressamente approvata, come previsto in generale per le clausole vessatorie. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del visurista, afferma l’impossibilità di qualificare la summenzionata clausola come vessatoria, argomentando come segue: “… nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ., solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all’oggetto del contratto, e non sono perciò assoggettate al regime previsto dal comma 2 di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito. Con la conseguenza che non hanno carattere vessatorio quelle clausole le quali (…) mirino soltanto a delimitare l’oggetto della garanzia prestata sotto il profilo temporale, fissando la durata entro cui i rischi restano assicurati …”.