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Contratti: se libera e convenzionale e la forma per la conclusione degli stessi, lo e anche quella per la revoca

16/05/2013
Silvia Pari

CASSAZIONE CIVILE, III°, 10-05-2013, N. 11124

Così si è espressa la nostre Corte di Cassazione Civile con una recentissima pronuncia laddove si legge che “(…) nel nostro sistema contrattuale domina il principio della libertà della forma per cui, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge di forma legale, deve ritenersi che le parti contraenti siano ben libere, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di convenire l’adozione di una determinata forma così come di revocare l’accordo sulla forma convenzionale precedentemente concluso (…)”. Nel rigettare il ricorso principale promosso avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino – la quale, secondo parte ricorrente, erroneamente avrebbe ritenuto valida ed efficace la polizza di assicurazione, pur non essendo la stessa stata sottoscritta dal beneficiario, come previsto dalle Condizioni Generali di contratto – i giudici di legittimità hanno ritenuto che “(…) con il loro comportamento successivo alla stipula del contratto (…) tutte le parti dimostrarono, chiaramente anche se implicitamente, di voler rinunciare alla formalità della sottoscrizione della polizza da parte della [beneficiaria] e di considerare efficace il contratto indipendentemente da essa (…)”. La sentenza qui in commento si colloca peraltro sulla scia di autorevoli precedenti: è la stessa Corte di Cassazione che, già sul finire degli anni ’80, sanciva come “(…) le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (…)” (si vedano in tal senso le sentenze n. 499/1988, n. 1306/90, n. 13277/00, n. 12344/2003). Ecco dunque che la volontà delle parti (rectius, il loro comportamento) si manifesta ancora una volta come vero e proprio principio cardine e suprema forza regolatrice in ambito contrattuale.