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Concordato preventivo con continuità aziendale omologato e partecipazione agli appalti pubblici

07/06/2017

TAR Trento, 24/5/2017 n. 179

Una società in concordato preventivo con continuità aziendale omologato già nel 2014 partecipava ad una procedura di gara indetta dalla Provincia Autonoma di Trento, aggiudicandosela; a fronte dell’assoggettamento della società alla procedura concorsuale l’amministrazione richiedeva le relazioni del professionista attestanti la conformità al piano concordatario e la ragionevole capacità di adempimento dei contratti nonché le autorizzazioni del giudice delegato previste dall’art. 110 del nuovo codice appalti (D.Lgs. 50/2016).

Il giudice delegato, cui veniva presentata l’istanza per il rilascio delle dette autorizzazioni, dichiarava il “non luogo a procedere”, rilevando che il concordato era già stato omologato e che pertanto nessuna autorizzazione dovesse essere rilasciata neppure alla luce del nuovo codice appalti.

Il TAR Trento ha di fatto confermato la posizione del giudice delegato nonché l’insegnamento giurisprudenziale prevalente secondo cui per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, la procedura di concordato preventivo si esaurisce con il decreto di omologa. In conseguenza dell’omologa si verifica per l’imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato alla riacquisizione della piena capacità di agire, mentre per gli organi tutori il potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione si trasforma in una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato.


l TAR Trento continua ritenendo che detto orientamento non possa ritenersi mutato neppure alla luce del nuovo art. 110 codice appalti, in cui è previsto che l’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale possa partecipare alle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi o forniture su autorizzazione del giudice delegato, ma solo nella fase antecedente l’omologa del concordato. Successivamente all’omologa e quindi alla chiusura della procedura non è necessaria, né richiedibile, alcuna autorizzazione.